Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21664 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 35797. L’astensione dalle udienze proclamata dalla “associazione di categoria dei magistrati onorari”, non ha e non può avere gli stessi effetti di quella degli avvocati, in quanto il difensore è un “soggetto processuale” cui spettano diritti e doveri diversi. Ciò comporta che il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, come prescritto dall’art. 159 c.p., “sospende il corso della prescrizione” al pari dell’”astensione dalle udienze degli avvocati” riconducibile all’esercizio di un diritto, disciplinato dal “codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati”. L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non incide, rectius, non limita l’esercizio del suo diritto di astensione dalle udienze proclamato dalle associazioni di categoria. L’effetto, però, della “sospensione del processo” non comporta, in tal caso, l’operatività del microsistema relativo alla “sospensione del corso della prescrizione” configurato dall’art. 159 c.p.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 35797 Ritenuto in fatto 1. O.V. impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, quale giudice di rinvio e in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O. , limitatamente ai reati di appropriazione indebita...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268. In materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo puo' essere sospeso, in base a quanto dispongono l'articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita' penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., e' subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicche' la detta sospensione non puo' essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinche' il nesso di pregiudizialita' sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700 Svolgimento del processo L.A. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 18 giugno 2013 con la quale il Giudice di Pace di Catania ha sospeso il giudizio di opposizione proposto da S.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza del...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 ottobre 2012, n. 17040. Il giudizio di accertamento della paternità non determina la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di divisione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 5 ottobre 2012, n. 17040 Fatto e diritto Ritenuto che dinanzi al Tribunale di Napoli pende un giudizio di divisione dei beni ereditari relitti dal de cuius L.V., promosso dai coeredi L.M., Ci., L., F. e Ca. nei confronti di G.L. e degli altri coeredi, tra cui m.l.,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 settembre 2012, n. 16188. In tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
La massima E’ contraria ai principi della ragionevole durata del processo e al diritto di tutela giurisdizionale qualsiasi sospensione del processo ad opera del giudice al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla norma nell’ambito dell’art. 42 cod. proc. civ. La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è possibile se la fattispecie costitutiva...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 1488 del 5 settembre 2012. Le ipotesi di sospensione del procedimento civile in pendenza di quello penale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza n. 1488 del 5 settembre 2012 Svolgimento del processo e Motivi della decisione C.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – la Società Cattolica di Assicurazioni coop. (in seguito Cattolica o Compagnia) ed il sig. F.G., agente della società, per...