Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 marzo 2017, n. 5852
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 marzo 2017, n. 5852

L’Aran non deve il risarcimento danni alla Federazione Intesa per non averla ammessa al tavolo della trattative non riconoscendo la sua rappresentatività sindacale (attribuita a Cisal Intesa) per l’oggettiva incertezza del momento in merito ai rapporti tra le due. Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 8 marzo 2017, n. 5852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19396. Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19396 Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l’inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito. Con il secondo motivo si...