L’Aran non deve il risarcimento danni alla Federazione Intesa per non averla ammessa al tavolo della trattative non riconoscendo la sua rappresentatività sindacale (attribuita a Cisal Intesa) per l’oggettiva incertezza del momento in merito ai rapporti tra le due. Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 8 marzo 2017, n. 5852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME...
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1353. In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta a opera del datore di lavoro, l’articolo 52 del Dpr 180/1950, come successivamente modificato, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall’articolo 5 del medesimo Dpr per le sole ipotesi di cessioni collegate all’erogazione di prestiti. È dunque legittima la trattenuta del datore di lavoro in favore dell’associazione sindacale indicata dal lavoratore, mentre costituisce condotta antisindacale il suo illegittimo rifiuto
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 gennaio 2016, n. 1353 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19396. Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19396 Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l’inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito. Con il secondo motivo si...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15437. In tema di rappresentativita' sindacale, dalla lettura coordinata della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 19 e articolo 20, si desume che il combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 1993 (istitutivo delle RSU) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purche' questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentativita' ai sensi dell'articolo 19 cit., quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 luglio 2014, n. 15437 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere Dott....