Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364. Nel definire il quantum del risarcimento per eccessiva durata del processo, il giudice nazionale gode di una certa discrezionalità rispetto ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, tuttavia la cifra liquidata a titolo di equa riparazione non può mai essere «meramente simbolica».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 gennaio 2015, n. 485. Può essere revocato per «giusta causa» e tacitamente il mandato conferito per la stipula di un contratto di sponsorizzazione se la società che ha ricevuto l'incarico rimane inattiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 gennaio 2015, n. 485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. NAZZICONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 295. La responsabilita' per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perche' tale responsabilita' possa configurarsi in concreto, e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne' implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma e', in tal senso, quella di imputare la responsabilita' a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalita' d'uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilita' e' esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non gia' ad un comportamento del responsabile, bensi' al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne e' fonte immediata, ma ad un elemento esterno. In tema di responsabilita' da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'articolo 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode e' estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilita' va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 811. Il danno derivante dalla da consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 gennaio 2015, n. 811 I fatti C.D. , la moglie S.M.C. e la figlia C. convennero dinanzi al Tribunale di Nola le Assicurazioni Generali in qualità di impresa designata per il FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di C.G....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 467. In tema di malattie ed eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA 14 gennaio 2015, n. 467 Ritenuto in fatto Con sentenza del 18 luglio 2011 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 1 ° febbraio 2006, ha rigettato la domanda proposta da C.L. e S.M.G. intesa ad ottenere la condanna della Circumvesuviana...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901. nel caso in cui uno spettatore resti vittima di lesioni in quanto colpito al volto da un moschettone da trekking lanciato da un settore dello stadio in occasione di una partita di calcio, non è ravvisabile una responsabilità della società calcistica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto stesso facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Parimenti, non è configurabile neppure una responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda, la quale si è svolta per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non già per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545. Il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all'agente – bisogna affermare che la possibilita' di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di particolare forza ed intensita', protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo', ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita' proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170. In tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell'interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva. L'accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell'espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, il giudice d'appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi, anche nel particolare caso in cui risultano diffuse notizie concernenti le vicende giudiziarie di chi sia sottoposto ad indagini penali. Passa, dunque, in rassegna, uno ad uno, gli articoli in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all'esercizio del diritto di cronaca. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170 Svolgimento del processo P.A. citò per danni da diffamazione La Provincia spa Editoriale editrice del quotidiano (omissis) , il direttore del giornale D.L. ed i giornalisti C. , Fo. , G. e Pi. , per alcuni articoli apparsi su quel giornale e ritenuti...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426. La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso. Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto box, sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426 Svolgimento del processo Il Condominio (omissis) , con atto di regolarmente notificato ai condomini C.B. e Cr.Fi. , riassumendo avanti al tribunale di Roma il giudizio proposto con citazione nel 1990, esponeva che i convenuti, avevano indebitamente tamponato e chiuso, senza alcuna autorizzazione...