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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 luglio 2015, n. 13568. Alla cognizione del giudice amministrativo – giudice del legittimo eser­cizio della funzione amministrativa – sono attribuite le domande di ri­sarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre resta riservato al giu­dice ordinario soltanto il risarcimento dei danno provocato da “compor­tamenti” della p.a. che non trovano rispondenza nel precedente eserci­zio di quel potere. In ogni caso, anche se si volesse ipotizzare l’esistenza di una situazione di diritto soggettivo facente capo all’attore, la questione ricadrebbe nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale prevista dall’art. 133, comma 1, lettera q), cod. proc. amm., trattando­si di controversia relativa alla mancata adozione di provvedimenti con­tingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana. La dichiarazione della giurisdizione del giu­dice amministrativo non comporta anche una valutazione di sussistenza nell’ordinamento di una norma astratta idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione giuridica fatta valere nella specie dal “citta­dino automobilista circolante e fruitore delle strade pubbliche”. Poiché, infatti, la giustiziabiiità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giuri­sdizione (Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 647), spetta al giudice ammini­strativo stabilire se, in concreto, tale interesse legittimo risulti davvero configurabile, e quindi meritevole di tutela, o se invece si tratti di inte­resse indifferenziato di mero fatto che non consente l’accoglimento del­la domanda

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 luglio 2015, n. 13568 Ritenuto in fatto 1. – G.T. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Udine il Comune di Udine, chiedendone la condanna al risarcimento dei danno esistenziale, quantificato in via equitativa in euro 2.500, che ha assunto di aver patito quale...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 giugno 2015, n. 11770. La concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo si verifica quando il danno patito sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento contestato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. Ne deriva che, qualora si tratti di provvedimento amministrativo rispetto al quale l’interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è colui che, a seguito di una fondata richiesta, sì è visto ingiustamente negare o ritardare il provvedimento richiesto; qualora, invece, si tratti di provvedimento rispetto al quale l’interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al medesimo giudice è soltanto colui che è portatore dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio direttamente pregiudicati dal provvedimento contestato. All’applicazione di tale principio non osta la circostanza che la richiesta di risarcimento sia presentata disgiuntamente dall’impugnazione del provvedimento amministrativo contestato, atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicché sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  8 giugno 2015, n. 11770 Svolgimento del processo 1.- L’avv. L.G. citava dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero degli Affari esteri, il Dott. V.G.M., già Console generale d’Italia a Zurigo, ed il capo dell’Ufficio consolare sig.ra P.A. per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dal...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 marzo 2015, n. 1534. In ordine a tutte le controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, si precisa come il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia debba essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 20 marzo 2015, n. 1534 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8522 del 2014, proposto da: Gruppo Ef. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato...