Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12895
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12895

Deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ogniqualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 22 giugno 2016, n. 12895 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE...

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Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 14 giugno 2016, n. 12174

La concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresi’ ad escludere la configurabilita’ dell’insidia e della conseguente responsabilita’ della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica   Suprema Corte di Cassazione sezione VI civile sentenza 14 giugno 2016, n. 12174 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...

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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 maggio 2016, n. 10893

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5877. Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità; la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5877 I fatti La s.r.l. “La Chiocciola di Iseo” convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio “(omissis) “, il comune di Lissone e le compagnie assicuratrici Helvetia e Sasa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento (verificatosi in occasione...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2016, n. 5622. In tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni dei patrimonio demaniale: a) «la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferi­mento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051»; b) «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custo­dia, di cui all’ad. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dan­no, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsa­bilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause e­strinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eli­minabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualifica­re come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode»

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 marzo 2016, n. 5622 Svolgimento dei processo N.S. ha agito in giudizio nel confronti del Comune di Torino chiedendo il risarcimento dei danni riportati il 12 gennaio 2009, per essere scivolata e caduta a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale in via Lungo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. dv., ha carattere oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostratione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostan.Ze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia f effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. A ciò deve aggiungersi che l’allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “nel 2006 P.G. conveniva in giudizio il Comune di Catania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona e al mezzo riportati a seguito della caduta dal...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25603. Il generico dovere di vigilanza che incombe sull’ente territoriale all’interno di una struttura pubblica (nella specie, un parco giochi), finalizzato a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 dicembre 2015, n. 25603 I fatti Ma. e N.C., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore M., insieme con S.C., convennero dinanzi al Tribunale di Treviso G.Z. e il comune di Quarto Altino, esponendo che, il 2 agosto 1984, il figlio E., tredicenne, mentre si...