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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1468. In tema investimento da parte di un treno dell’auto di quest’ultimo nei pressi di un passaggio a livello privo di custodia. Nonostante la mancanza di segnalazioni, accertata la consapevolezza, che il titolare dell’autovettura, diversamente da quanto lui sosteneva, della presenza del passaggio a livello, con la conseguenza che, fermandosi con la propria auto nella zona dei binari, violava la elementare norma di diligenza che impone a chiunque di non effettuare soste o fermate in tale zona. La riconducibilità del fatto dannoso alla condotta dello stesso danneggiato, ha comportato di conseguenza il rigetto delle domande risarcitorie, sia sotto il profilo dell’art. 2043, sia sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva, atteso che il fatto del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1468 In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Brescia 09/07/2012, non notificata), confermando quella di primo grado, attribuiva alla condotta imprudente dell’allora appellante (odierno ricorrente), sotto il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 999. Proposta azione di risarcimento danno conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato in danno del Comune di Sorrento, in Appello veniva confermata la sentenza di rigetto poichè l’attrice aveva chiesto in primo grado la condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sicché non poteva essere proposta per la prima volta in appello la diversa domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., richiedendo i due tipi di responsabilità l’accertamento di elementi di fatto diversi. La Cassazione conferma il provvedimento della Corte di merito affermando principi già consolidati, ovvero: una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate – non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Infine anche nel merito viene confermato la responsabilità del pedone: in una strada dissestata è del tutto ragionevole l’esistenza di un tombino malfermo e mobile, sicché la caduta in una situazione del genere può ricondursi anche alla esclusiva responsabilità del pedone, ovvero non si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia

Suprema Corte di Cassazione sezione III  sentenza  20 gennaio 2014, n. 999 Svolgimento del processo 1. V.E. conveniva in giudizio il Comune di Sorrento, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato. Costituitosi il Comune, il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2013, n. 27287. Condannato il Ministero delle Finanza ex art. 2051 c.c. per lo scoppio all’interno di una Caserma della Guardia di Finanza di una stufa a gas

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 dicembre 2013, n. 27287 Svolgimento del processo Con sentenza del 26 gennaio 2005 il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, accogliendo la domanda, proposta da L.F.F. , di risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell’incendio verificatosi il (omissis) , a causa del cattivo funzionamento...