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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901. nel caso in cui uno spettatore resti vittima di lesioni in quanto colpito al volto da un moschettone da trekking lanciato da un settore dello stadio in occasione di una partita di calcio, non è ravvisabile una responsabilità della società calcistica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto stesso facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Parimenti, non è configurabile neppure una responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda, la quale si è svolta per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non già per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545. Il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all'agente – bisogna affermare che la possibilita' di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di particolare forza ed intensita', protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo', ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita' proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Casaszione, sezione II, sentenza 18 novembre 2014, n. 24513. Sulla natura giuridica della responsabilità di tipo extracontrattuale prevista dall'art. 2051 c.c. (riconducibile all'omessa vigilanza delle cose tenute in custodia), correlandola alla peculiare fattispecie concreta dei danni causati da movimenti franosi ad immobili ubicati in una zona in declivio e sottoposti ad altri.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 novembre 2014, n. 24513 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25214. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. Quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25214 Svolgimento del processo 1. P.M.A. convenne in giudizio IPERAL Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “(…)”. Espose che, mentre si trovava...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528. La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo. (Nel caso di specie un pedone scivola su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile, né segnalato, determinando la caduta lesioni personali alla caviglia sinistra).

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528 Fatto e diritto R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2014, n. 20557. Il condomino che ritenga di essere stato danneggiato, come nella specie, da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione di lavori sulle parti comuni non può considerare l'amministratore come un soggetto terzo ed estraneo; dovrà comunque rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del condominio il quale, a sua volta, valuterà se esistono gli estremi di una rivalsa nei confronti dell'amministratore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2014, n. 20557 Svolgimento del processo 1. D.N.R.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Condominio di Palazzo (OMISSIS) , l’amministratore dello stesso A.I. in proprio, nonché la Athos s.r.l. e la ERPA s.r.l., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2014, n. 19657. Tramite il contratto di locazione, il proprietario non spoglia dei poteri-doveri di custodia sul lastrico, cioè dei generici doveri di conservazione, di controllo e di intervento sulla relativa manutenzione, né dei poteri di interdizione ai non autorizzati dell'accesso al medesimo, sì da impedirne l'utilizzazione nelle parti pericolose e non transitabili: il godimento concesso al conduttore non esclude la permanenza nel proprietario dei poteri di controllo, di vigilanza e di custodia sullo stato di conservazione delle strutture che compongono l'immobile locato, sulle quali il conduttore non ha poteri di intervento, né doveri di manutenzione. L'evento dannoso del caso di specie costituisce realizzazione di un rischio estraneo al comportamento del proprietario ed agli specifici doveri di custodia su di lui gravanti, rischio che è invece esclusivamente riconducibile all'operato del conduttrore, il quale – in virtù dei poteri di diritto a lui derivanti dalla detenzione dell'appartamento e dei poteri di fatto abusivamente esercitati tramite l'apertura del passaggio e la concreta utilizzazione del lastrico – ha reso possibile, in termini non controllabili dal proprietario, l'uso anomalo del piano di copertura per il passaggio di persone: uso per il quale non era predisposto ed al quale non era né avrebbe potuto essere altrimenti destinato.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 settembre 2014, n. 19657 Svolgimento del processo R.A. ha concesso in locazione a N.M.L. un appartamento in Teramo, con antistante lastrico solare di copertura di un magazzino. Il lastrico solare, anch’esso di proprietà del R. , non era incluso nella locazione e non era originariamente accessibile dall’appartamento...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 agosto 2014, n. 18448. Il condominio è tenuto al risarcimento dei danni provocati al fondo sottostante dalle infiltrazioni provenienti dall'area adibita a campo da tennis o destinata a verde, dovute al decadimento dei luoghi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 agosto 2014, n. 18448 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott....