Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40922. La massima estrapolata: Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato nel senso che dal committente non puo’ esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori” con la conseguenza...
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In ordine alla sicurezza sul lavoro la responsabilità del datore può essere delegata non per intero ma con riferimento a singole aree ed a soggetti qualificati.
Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18414. In ordine alla sicurezza sul lavoro la responsabilità del datore può essere delegata non per intero ma con riferimento a singole aree ed a soggetti qualificati. Sentenza 27 aprile 2018, n. 18414 Data udienza 11 aprile 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO...
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte di eventuali preposti e dei lavoratori
Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18409. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte di eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in virtù della disposizione generale contenuta nell’articolo...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 giugno 2017, n. 14468
In caso di infortunio sul lavoro grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 9 maggio 2017, n. 22296
Quando il fatto venga diversamente qualificato con la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa fattispecie mediante il ricorso per Cassazione Suprema Corte di Cassazione sezione...
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 8 settembre 2016, n. 37229
Prima di poter affermare la responsabilità penale dell’amministratore della società appaltante per irregolarità sul piano antinfortunistico è necessario valutare se l’azienda, a seguito di subappalto, abbia continuato ad avere responsabilità in materia di controlli e verifiche sulla sicurezza dei lavoratori Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 8 settembre 2016, n. 37229 REPUBBLICA ITALIANA...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 settembre 2016, n. 39058
Per andare esente da responsabilità, il datore di lavoro “in colpa” non può invocare la “legittima aspettativa” riposta nella doverosa diligenza del lavoratore, giacchè questa non rileva allorchè chi la invoca versi in re illecita, per non avere, per negligenza, impedito l’evento lesivo, che è conseguito dall’avere l’infortunato operato sul luogo di lavoro in condizioni...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 3 marzo 2016, n. 8883. Il datore di lavoro che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia non risponde dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 3 marzo 2016, n. 8883 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3212. Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale dei danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinséci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge: con estensione dell’obbligo dell’imprenditore di tutela dell’integrità fisiopsichica dei dipendenti all’adozione e al mantenimento, non solo di misure di tipo igienico – sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica prevista dal d.p.r. 11241/1965 e giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia dei rilievo costituzionale del diritto alla salute / (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 18 febbraio 2016, n. 3212 Fatto Con sentenza 22 dicembre 2009, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore della propria dipendente S.P. (coinvolta. nella rapina a mano armata del 24 luglio...
Corte di Cassazione, sezione IV, 21 gennaio 2016, n. 2544. Sussiste la responsabilità della società per la morte del lavoratore ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, nel caso di condotte negligenti degli amministratori, i quali, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del dipendente, consapevolmente agiscono, nell’interesse e a vantaggio anche non esclusivo della società, allo scopo di conseguire un risparmio sui costi d’impresa o una massimizzazione dei profitti. Ne consegue che la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose, commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, può essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 21 gennaio 2016, n. 2544 Svolgimento del processo Il Tribunale di Monza con sentenza 4 giugno 2012: – dichiarava G.M.R. e C.G.P. colpevoli del reato di omicidio colposo ad essi ascritto e, concesse le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p.,...