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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5163. La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte di norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore". Pertanto, nel caso di specie, è illegittima, e va dunque disapplicata, la norma tecnica di attuazione del P.R.G. del comune di Pergine Valsugana in materia di distanze nelle costruzioni dal confine, sia nella sua formulazione vigente, secondo cui i muri di contenimento con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni o rampe fino a 45° possono essere costruiti nel solo rispetto delle distanze previste dal codice civile, sia nella formulazione anteriore, in base alla quale i muri con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni, o rampe fino a 45° (pendenza 100%), non costituiscono costruzione e pertanto non debbono rispettare le distanze dai confini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5163   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NUZZO Laurenza – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 marzo 2015, n. 4435. Attesa la sua natura essenzialmente tributaria, è inammissibile la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo formulata in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione da parte del contribuente della sanzione amministrativa della revoca ex lege n. 765/1967 dei benefici fiscali a causa di abusi edilizi nella costruzione di un edificio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 marzo 2015, n. 4435 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 marzo 2015, n. 4259. Con l'atto di appello la parte soccombente deve sempre censurare ciascuna delle ragioni capace di giustificare da sola la decisione presa dal giudice di primo grado. Non può infatti farlo in un secondo momento nel corso del giudizio, né può addurre di aver chiesto la «riforma integrale» della sentenza, non essendo ammesse deroghe al «principio di specificità dei motivi».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 marzo 2015, n. 4259 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...