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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 febbraio 2015, n. 6056. La condotta concussiva è pur sempre costituita, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. La minaccia evocata dal concetto di costrizione è modalità della condotta tipica della concussione ed è estranea alla induzione indebita il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione, più che essere affidato alla dicotomia male ingiusto-male giusto, la quale può creare, come si preciserà in seguito, qualche equivoco interpretativo, deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo le modalità della condotta induttiva, pertanto, non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus. Non v'è dubbio che l'elemento della costrizione sia ontologicamente insopprimibile quale fattore fondante della concussione. L'induzione indebita è reato a concorso necessario tra privato e pubblico ufficiale, ed è principio generale quello per il quale non può essere punito colui il quale abbia tenuto un comportamento sotto pressante minaccia di un male ingiusto. Non v'è induzione quando c'è minaccia. E se la sollecitazione di promesse o benefici indebiti non vale per sé a qualificare come minaccia la prospettazione di conseguenze sfavorevoli conformi a diritto, è chiaro che la conformità alle norme procedurali ed al diritto sostanziale del male minacciato costituisce un presupposto in mancanza del quale il male stesso deve considerarsi ingiusto, e si determina un rapporto concussivo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 febbraio 2015, n. 6056 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza in data 29/10/2012 della Corte d’appello di Torino, di parziale riforma, per quel che rileva nella sede presente, della sentenza pronunciata il 5/07/2011 dal Tribunale di Novara nei confronti di S.D. , riguardo ad una...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50963. La trascrizione di brani piu' o meno rappresentativi del compendio probatorio nell'ambito del provvedimento cautelare non e' adempimento equipollente alle prescritte procedure di ostensione degli atti relativi. la difesa deve essere in grado di esprimere le sue deduzioni sull'atto-documento costituente la fonte di prova e non su una rappresentazione di esso, pur se presuntivamente esatta, che ne abbia fatto il giudice

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 dicembre 2014, n. 50963 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 dicembre 2014, n. 51218. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p, l'ingiunzione ad adempiere del creditore al debitore, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta e purché la richiesta venga a conoscenza dello stesso debitore, essendo irrilevanti comunicazioni ai difensori o rappresentanti di costui

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 dicembre 2014, n. 51218   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48433. Condannato per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione, in concorso con altri, di 38 bustine contenenti marijuana, per un peso lordo di circa 42 grammi (120,7 dosi singole medie). A seguito dell'intervento sopravvenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, la sanzione inflitta all'imputato, nel caso si specie, risulta incompatibile con i criteri legali di determinazione, in quanto fissata in misura eccedente rispetto ai valori edittali che devono ormai considerarsi vigenti (in particolare, quanto al massimo, rispetto al limite di sei anni per la reclusione). Infatti, con decisione integralmente confermata dalla Corte d'appello, il Giudice di primo grado aveva indicato il valore di partenza della sanzione detentiva in sette anni, aumentato fino ad otto anni per la ritenuta recidiva, e diminuito fino a cinque anni e quattro mesi per l'applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché la competente Corte territoriale provveda ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi con riferimento ai valori edittali vigenti riguardo alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del genere marijuana.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48433 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 13/01/2014 con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari dei locale Tribunale, in data 04/11/2013, di condanna nei confronti di F.R. per il delitto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 ottobre 2014, n. 41827. In caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento ai figli risarcibile il danno all'ex coniuge nessun danno risarcibile sarebbe stato possibile riconoscere all'ex coniuge, quale conseguenza dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, in quanto la figlia si manteneva grazie alle erogazioni della pubblica assistenza.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 ottobre 2014, n. 41827 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovann – Presidente Dott. LEO G. – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. PATERNO’...