Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 4 dicembre 2014, n. 50963

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, del 15/04/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Dott. Policastro Aldo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata l’ordinanza del 15/04/2014 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) contro il provvedimento di applicazione, nei confronti dello stesso (OMISSIS), della misura cautelare della custodia in carcere.
Con l’ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il 27/03/2014, era stato contestato un delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del genere eroina.
Si legge nel provvedimento impugnato che la polizia giudiziaria – raccolte le informazioni testimoniali di tale (OMISSIS), che aveva appena acquistato tre dosi di sostanza stupefacente, recandosi presso l’appartamento dei fratelli (OMISSIS) – aveva fatto irruzione nell’immobile, rinvenendo, oltreche’ una certa somma di denaro, una rilevante quantita’ di eroina da tagliare ed altra gia’ pronta per la cessione. Il (OMISSIS) aveva indicato in tale (OMISSIS) il materiale fornitore della droga in suo possesso, ed aveva altresi’ dichiarato che, in altre occasioni, era stato rifornito dal fratello del (OMISSIS), tale (OMISSIS), riconosciuto in fotografia per l’odierno ricorrente.
Nell’appartamento erano stati arrestati (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre (OMISSIS), assente al momento della irruzione, e’ stato in seguito raggiunto dall’ordinanza cautelare poi impugnata innanzi al Tribunale dei riesame.
Riferendosi agli argomenti prospettati dalla difesa del ricorrente, il Tribunale osserva testualmente che sarebbero irrilevanti “le eccezioni preliminari (…) in ordine alla mancata trasmissione in atti del verbale delle sommarie informazioni rese da (OMISSIS) e del verbale di perquisizione e di arresto degli altri coindagati (…) essendo stati, tali atti, completamente trasfusi nel testo dell’ordinanza impugnata”.
2. Ricorre personalmente l’indagato, deducendo l’intervenuta violazione dell’articolo 291 c.p.p., comma 1, e articolo 309 c.p.p., comma 5.
Il ricorrente assume d’avere rappresentato, gia’ nella sede del riesame, non solo che gli atti di prova non erano stati trasmessi al Tribunale, ma che gli stessi atti non erano stati presentati neppure al Giudice per le indagini preliminari, o comunque da questi depositati. Il Giudice della cautela si sarebbe limitato a riprodurre nel testo della propria ordinanza, e solo parzialmente, il contenuto delle dichiarazioni di (OMISSIS) e degli atti di polizia giudiziaria. Quindi la difesa non avrebbe mai avuto accesso agli atti sui quali si fonda il provvedimento restrittivo.
Questo essendo l’oggetto delle questioni poste in sede di riesame, si e’ risposto dal Tribunale che gli atti sarebbero stati appunto conoscibili grazie alla trascrizione effettuatane dal Giudice cautelare.
Il ricorrente obietta, in primo luogo, che si tratta di trascrizioni solo parziali, di talche’ sarebbe stato precluso ogni controllo difensivo sulla corretta rappresentazione del contenuto probatorio degli atti in questione. D’altra parte la legge impone dapprima il deposito e poi la trasmissione degli atti, e non mera rappresentazione del loro contenuto, a garanzia dei diritti difensivi, oltreche’ dell’autonomia di valutazione del giudice del riesame.
Nella situazione indicata sarebbe rimasto frustrato anche il diritto difensivo alla copia, che la Corte costituzionale ha consacrato, con la sentenza n. 336/2008, quanto alle tracce sonore delle intercettazioni, e che dovrebbe per altro riferirsi a qualunque atto dal quale vengano tratti elementi di accusa nei confronti dell’indagato.
Il Tribunale dunque, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare inefficace la misura in corso per mancata trasmissione degli atti a norma dell’articolo 309 c.p.p., comma 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, e va conseguentemente accolto. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’inefficacia sopravvenuta della misura in corso di applicazione, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, prima parte, cosi’ come espressamente si era richiesto dalla Difesa dell’odierno ricorrente. Il difforme provvedimento va quindi annullato senza rinvio. Nel contempo, questa Corte non puo’ che rilevare immediatamente l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, e dunque disporre che ne cessi l’esecuzione, con conseguente liberazione dell’ (OMISSIS), che risolta tuttora detenuto per questa causa.
2. Preliminarmente va osservato come non sia dubbia l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame, nel caso di specie, del materiale probatorio utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari per l’adozione della misura cautelare.
La circostanza emerge direttamente dal testo del provvedimento impugnato, ove l’indisponibilita’ degli atti e’ data per ammessa, e si afferma l’erroneo principio di diritto della sufficienza di una trascrizione (parziale) dei verbali di prova in sede di motivazione del provvedimento coercitivo (infra). Un controllo del fascicolo processuale conferma che, nel caso di specie, il Giudice del riesame ha valutato l’ordinanza impugnata in base alla mera lettura della sua motivazione.
Non vi sono conferme dirette dell’altra grave affermazione compiuta nel ricorso, e cioe’ che lo stesso Giudice per le indagini preliminari non avrebbe deliberato sulla base di un diretto controllo degli atti processuali, e comunque non avrebbe provveduto al deposito dei medesimi atti, secondo quanto prescritto all’articolo 293 c.p.p., comma 3.
E’ noto che le questioni di invalidita’ derivanti dall’omissione o dai vizi della procedura di deposito devono essere dedotte innanzi al giudice della cautela e non davanti a quello del riesame. V’e’ da dire che, tra gli aspetti qualificanti della garanzia assicurata dalla norma in esame, emerge il diritto al rilascio di copia in favore della parte privata, esteso alle tracce sonore di eventuali intercettazioni. E’ stato talvolta precisato, con riguardo alle conseguenze dell’omesso deposito sulla validita’ del c.d. interrogatorio di garanzia, che non sarebbe configurabile una nullita’ quando la difesa abbia gia’ presentato una richiesta di riesame, poiche’ in tal caso gli atti, in ipotesi non depositati, devono comunque essere trasmessi al Tribunale distrettuale e sono accessibili presso la relativa cancelleria (Sez. 6, Sentenza n. 32357 del 14/04/2003, rv. 226348). Sia o non corretta l’affermazione del principio, resta chiaro che la “sinergia” negativa tra omissione del deposito ex articolo 293 e omissione della trasmissione ex articolo 309 c.p.p., comma 5, appare in astratto suscettibile di produrre effetti anche in punto di validita’ dell’udienza camerale di riesame.
Nel caso di specie, come si accennava, le doglianze difensive circa la procedura di deposito non risultano conformi al principio di autosufficienza del ricorso (non si specifica tra l’altro se le affermazioni difensive si fondino sull’omessa comunicazione del deposito o sulla diretta constatazione della sua omissione, e se una copia fosse stata comunque richiesta). D’altra parte il fascicolo processuale trasmesso a questa Corte concerne unicamente la procedura incidentale di riesame.
La constatazione di inefficacia sopravvenuta della misura in corso di esecuzione, in ogni caso, segna la prevalenza della relativa questione rispetto a quella della legittimita’ dell’udienza camerale, perche’ produce immediati effetti a favore della parte i cui diritti di difesa sono stati violati.
Resta chiaro, comunque, che una udienza camerale di riesame non potrebbe essere validamente celebrata quando la difesa dell’interessato sia stata privata del diritto di accesso agli atti tanto presso l’ufficio del giudice cautelare che presso la cancelleria del tribunale distrettuale.
3. A tale ultimo proposito, la tesi del Tribunale, secondo cui le garanzie difensive (compresa quella dell’effettivita’ del controllo giudiziale sulle fonti di prova) sarebbero soddisfatte grazie alla trascrizione degli atti di prova nell’ambito del provvedimento cautelare, e’ del tutto priva di fondamento.
Come notato dal ricorrente, la difesa vanta un diritto di accesso agli atti, anche al fine di verificare la piena e corretta percezione del relativo contenuto da parte del giudice, e la cognizione ottenuta attraverso la trascrizione giudiziale e’ palesemente inadeguata allo scopo (per non dire delle verifiche immaginabili in punto di genuinita’, di completezza e regolarita’ dei verbali, ecc). La legge riconosce, come gia’ si e’ accennato, anche uno specifico diritto alla copia conforme dei documenti, come piu’ volte rilevato pure nella giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le sentenze della Corte costituzionale n. 192/1997 e n. 336/2008).
Dunque, la trascrizione di brani piu’ o meno rappresentativi del compendio probatorio nell’ambito del provvedimento cautelare non e’ adempimento equipollente alle prescritte procedure di ostensione degli atti relativi. Il principio e’ stato chiaramente affermato da questa Corte con riguardo al deposito previsto dall’articolo 293 c.p.p.: “la difesa deve essere in grado di esprimere le sue deduzioni sull’atto-documento costituente la fonte di prova e non su una rappresentazione di esso, pur se presuntivamente esatta, che ne abbia fatto il giudice” (Sez. 6, Sentenza n. 8940 del 09/12/2010, rv. 249723). La stessa affermazione vale per la procedura di esibizione specificamente concernente la procedura di riesame, e vale anzi a maggior ragione. L’indisponibilita’ degli atti originari, che si spera consultati dal giudice della cautela, comporta non solo che la difesa del ricorrente resta deprivata degli strumenti per l’esercizio dei propri diritti, ma anche che lo stesso controllo del giudice dell’impugnazione risulta depotenziato. E’ chiaro infatti, specie nell’ambito di una procedura completamente devolutiva come quella del riesame, che la verifica deve estendersi alla completezza dell’esame compiuto dal giudice di prime cure sugli atti presentati con la richiesta cautelare, nonche’ alla correttezza della percezione delle risultanze e della selezione operata tra le medesime, alla regolarita’ ed utilizzabilita’ degli atti posti a fondamento della misura, ecc. Tutte funzioni radicalmente pregiudicate quando il riesame si svolge sul solo testo del provvedimento impugnato.
Va quindi escluso, con le conseguenze gia’ anticipate in apertura, che la trasmissione degli atti prescritta dall’articolo 309 c.p.p., comma 5, e garantita dalla sanzione processuale prevista al comma 10 della medesima norma, possa considerarsi attuata per il sol fatto che il provvedimento impugnato contiene una trascrizione, piu’ o meno esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dichiara inefficace la misura applicata con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata del 27 marzo 2014.
Dispone l’immediata rimessione in liberta’ di (OMISSIS) se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex articolo 626 c.p.p..

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