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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11188. In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell’insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento; o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose; o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante. Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di palla a volo. Né è stato dedotto o provato che le attrezzature – palestra, pallone, ecc. – non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi. Incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, non giustificano l’addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11188 Svolgimento dei processo Con sentenza depositata il 28 giugno 2011 n. 2390 e notificata il 17 gennaio 2012 la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli – ha condannato il Ministero dell’Istruzione,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7696. L’acquirente di immobile locato può chiedere lo sfratto per finita locazione cessata prima della vendita, in mancanza di contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina di diritto la cessione del contratto di locazione al terzo acquirente, senza necessità del consenso del conduttore, anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data anteriore alla vendita

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7696 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2015, n. 6899. Se le Poste non recapitano una raccomandata devono risarcire il danno che ne deriva al destinatario. Così, la mancata consegna della lettera che annunciava l’ammissione ad una scuola militare dà diritto alle retribuzioni perse per i tre anni e mezzo di formazione. In assenza di una prova specifica però il danno non si può estendere fino a compensare l’intera carriera militare che ne poteva derivare

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2015, n. 6899 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 7176. La clausola contenente l’obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni configura gli estremi della clausola abusiva, se i principi di cui al 3 comma n. 18 vengono interpretati alla luce del principio di cui al primo comma dello stesso art. 1469 bis, secondo cui sono abusive le clausole che comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 7176 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2001 P.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Nola la s.p.a. Helvetia Assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento di oltre L. 100 milioni, in forza di polizza infortuni in corso con la società, a seguito...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901. nel caso in cui uno spettatore resti vittima di lesioni in quanto colpito al volto da un moschettone da trekking lanciato da un settore dello stadio in occasione di una partita di calcio, non è ravvisabile una responsabilità della società calcistica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto stesso facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Parimenti, non è configurabile neppure una responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda, la quale si è svolta per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non già per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere...

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