Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 agosto 2015, n. 16501 Premesso Che nella relazione depositata ai sensi dell’ars. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue: «1. – II sig. S.H., cittadino del Bangladesh, impugnò dinanzi al Giudice di pace di Roma il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto della stessa...
Tag: Relatore DE CHIARA Carlo
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2015, n. 11024. Il marito separato e condannato al versamento delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili è tenuto a pagare anche le spese condominiali
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2015, n. 11024 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 aprile 2015, n. 8713. Al fine di pronunciare la separazione, il giudice è tenuto a verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell’altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione d’addebito
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 aprile 2015, n. 8713 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 8839. Una volta accertato il difetto del presupposto della domanda proposta ai sensi dell’art. 156 cod. civ., ossia il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dell’attore, il giudice deve rigettare la domanda di revisione delle condizioni economiche dell’accordo di separazione consensuale dei coniugi
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 8839 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....