Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11154 Svolgimento del processo In data (omissis) V.V. , assicurato per i rischi della circolazione della propria autovettura Fiat Brava, faceva pervenire al proprio assicuratore, la HDI Assicurazioni Spa, richiesta di risarcimento diretto dei danni subiti dalla propria vettura in un incidente, verificatosi l'(omissis),...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7086. Sull’interpretazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. (nel caso specifico incidente causato da una grondaia posizionata sulla sede stradale dagli operai della società convenuta); l’obbligo di custodia grava sui Comuni in ordine alla manutenzione delle strade, e nel caso in esame, secondo la Corte, era agevolmente esercitabile, date le ridotte dimensioni del Comune (di Rosà); tanto più che il tratto di strada interessato si trovava all’interno del centro abitato e che, data la sua brevità, poteva facilmente essere chiuso al traffico (come poi avvenne dopo l’incidente in questione).
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7086 Svolgimento del processo 1. P.T., Pe.Al. e la s.r.l. SAER convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, la s.r.l. Costruzioni edili Sartori ed il Comune di Rosà affinché fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7093. Lo svolgimento volontario di attività sportiva (nel caso di specie durante una lezione di equitazione) comporta l’esposizione volontaria dell’atleta al rischio intrinseco connesso alla disciplina praticata. L’accettazione del rischio da parte dell’atleta o dell’allievo non esclude tuttavia la responsabilità dell’organizzatore della gara o dell’istruttore sportivo. Quest’ultima permarrà intatta in tutti i casi in cui l’organizzatore o l’istruttore abbiano violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza. Ora, se l’accettazione del rischio da parte dell’atleta non esclude la responsabilità dell’istruttore o della scuola nei casi di colpa concretamente accertata, a fortiori non la potrà escludere nei casi di responsabilità presunta dalla legge. Sicché, quando a carico della scuola sportiva sia configurabile una ipotesi di responsabilità aggravata (ad es., ex art. 2048, 2050, 2051 o, come nella specie, 2052 c.c.), la volontaria esposizione al rischio da parte dell’atleta diventa del tutto irrilevante, salvo che non integri gli estremi della condotta colposa di cui all’art. 1227, comma 1, c.c..
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 aprile 2015, n. 7093 Svolgimento del processo 1. Il 16.6.1986, durante una lezione di equitazione, la sig.a Z.M. cadde dal cavallo che montava e patì lesioni personali. Nel 1989, per ottenere il risarcimento del conseguente danno, convenne dinanzi al Tribunale di Treviso il gestore della scuola di...
Corte di Cassazione, sezione III, 12 febbraio 2015, n. 2762. Nel contratto autonomo di garanzia non può trovare applicazione la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 12 febbraio 2015, n. 2762 Ritenuto in fatto Con atto di citazione del 27/8/2001, notificato in data 28/09/2001, la Locat S.p.A. conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Milano la Sig.ra T.D. , il Sig. S.A. e il Sig. C.V. chiedendone la condanna, in solido tra loro, al...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25211. In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Invero, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25213. Se a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25213 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 1.3.2000 R.L. conveniva in giudizio L.A. al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto dell’azienda commerciale sita in (OMISSIS) Stazione ferroviaria (omissis) , avvenuto con scrittura privata dell’8.1.1989 per l’importo di L....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23432. L'art. 16 delle preleggi, norma che subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona, con la conseguenza che la tutela dei diritti come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute deve essere assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria o meno
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 novembre 2014, n. 23432 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23432. L'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 4 novembre 2014, n. 23432 Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della Costituzione, 16 delle preleggi, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato che l’art.16 delle...