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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 settembre 2015, n. 18695 . I caratteri che deve assumere la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -, nonché della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (artt. 6, commi 1 e 4 della l. n. 184 del 1983) una durata minima di tre anni. Il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 settembre 2015, n. 18695 Svolgimento del processo 1 – La corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da N.M. nei confronti di F.M. , relativa al riconoscimento della sentenza emessa in data 14 luglio 2011 dal Tribunale Ecclesiastico...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18238. La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costitui­sce esercizio di un potere discrezionale del giudi­ce che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limi­tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l’onere di dare ade­guata motivazione dell’eliminazione e della ridu­zione di voci da lui operata, allo scopo di consen­tire, attraverso il sindacato di legittimità, l’ac­certamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in rela­zione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettaglia­tamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non do­vute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta da­gli atti ed alle tariffe in relazione all’inderoga­bilità dei minimi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18238 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 21.795 del 2006, con la sentenza indicata in epigrafe ha de­terminato le indennità di espropriazione e di occu­pazione legittima in relazione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18237. Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un colle­ga iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità proce­dente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudizia­ria procedente ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domi­cilio “ex lege” di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costi­tuito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il de­stinatario di essa

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18237 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza in data 5 dicembre 1990 il Tribu­nale di Locri condannava il Comune di Stignano al pagamento in favore della sig.ra R.T., della somma di lire 103.245.953, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni relativi...

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Corte di Casaszione, sezione I, sentenza 29 luglio 2015, n. 16043. Prima di disporre il rimpatrio di un minore portato fuori dai confini nazionali senza il consenso dell’altro genitore, il tribunale deve verificare che al rientro a casa la possibilità di essere affidato al richiedente sia effettiva, e che il bambino non corra alcun rischio psichico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 luglio 2015, n. 16043 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15130. Anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione mediante il deposito della sola “velina” costituisce una mera irregolarità che non ne determina l’improcedibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15130 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13515. La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato con il rito concordatario incontra il limite dell’ordine pubblico, declinato nella necessità di tutela del matrimonio-rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13515 Svolgimento del processo 1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Be.Pa. conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Bologna il sig. B.I. , chiedendo il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 23 febbraio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13514. Il giudicato “rebus sic stantibus”, che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi succes­sivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle mo­difiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13514 Svolgimento del processo 1 – Con decreto in data 10 gennaio 2013 il Tribuna­ le di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda con la quale, ai sensi dell’art. 9 della l. n. n. 898 del 1.970, il signor M.B. aveva chie­sto la...

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Corte di Cassazione, sezione I, 1 luglio 2015, n.13504. In materia di divorzio o separazione, quando l’affidamento condiviso dei figli prevede un collocamento prevalente presso uno dei genitori, la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve porsi a carico del genitore non collocatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 luglio 2015, n.13504 Considerato in diritto 2 – Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria depositata nell’interessa della T. , in applicazione del principio secondo cui la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 cod....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611. Per rifiutare la delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per vizio di mente di uno dei coniugi, è necessario che la convivenza si sia protratta per almeno tre anni. Soltanto in questa ipotesi, infatti, può trovare accoglienza, in difesa dell’«ordine pubblico», la tutela del cosiddetto «matrimonio-rapporto», rispetto alla validità dell’«atto»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 aprile 2015, n. 6611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott....