Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 ottobre 2014, n. 21107. La pubblica amministrazione non può raccogliere su internet informazioni sulla vita sessuale di un proprio dipendente per verificare se la sua condotta sia o meno compatibile con l'«immagine» dell'ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 21107/2014, accogliendo il ricorso del Garante della privacy ed annullando il licenziamento di un dipendente «destituito» perché trovato a prostituirsi sul web mediante annunci a pagamento.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 ottobre 2014, n. 21107 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere Dott. DE...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 agosto 2014, n. 17974. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy), è ammissibile la prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e, quindi, a maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 agosto 2014, n. 17974 Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. 196 del 2003, C.M. conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del trattamento illegittimo dei suoi dati personali. In...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n. 15240. La lesione del diritto alla riservatezza determina un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. al quale tuttavia non consegue un’automatica risarcibilità dovendo il pregiudizio morale o patrimoniale essere comunque provato secondo le regole ordinarie
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE sentenza 3 luglio 2014, n. 15240 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16647. La realizzazione di foto all’interno di luoghi di privata dimora con mezzi tecnici invasivi, tali da superare gli ostacoli alla visibilita', integra una condotta illecita cui consegue l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale connesso al pregiudizio all’inviolabilita' del domicilio tutelato dall’art. 14 Cost..
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16647 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento assunto dal Garante per la protezione dei dati personali del 13/9/2007 con il quale era stata inibita, a RCS Periodici s.p.a. ed a Azphotos sas l’ulteriore diffusione di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2014, n. 16133. Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di "gravità della lesione" (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all'interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l'interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà – di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva. L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi. Un siffatto accertamento – che, ove l'offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno – è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 luglio 2014, n. 16133 Ritenuto in fatto 1. – P.M. , M.P. e V.P. proponevano ricorso ex art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per ottenere tutela del proprio diritto alla riservatezza, violato dall’illecito trattamento, ad opera della Università degli Studi Roma Tre, dei rispettivi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 giugno 2014, n. 14326. Nella nozione di "trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione di dati personali, è compresa anche l'estrazione di dati, come pure la presa di cognizione ed il successivo utilizzo, come nel caso di specie, per fini commerciali di un numero di fax risultante dall'elenco delle Pagine gialle. Infatti, l'art. 129, comma 2, del codice, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (prevedendo, in relazione a tale finalità, il principio della massima semplificazione per l'inclusione in essi degli abbonati), mentre il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali, e in particolare per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito – come precisato dal Garante con il provvedimento 15 luglio 2004, relativo ai nuovi elenchi telefonici – solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati, non integrato dalla mera possibilità di opporsi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 giugno 2014, n. 14326 Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza-ingiunzione in data 20 gennaio 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha intimato alla s.r.l. Manage Consulting International il pagamento della somma di Euro 10.400 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 giugno 2014, n. 13219. Anche la semplice ricezione di un cv, se in risposta ad un annuncio di ricerca di lavoro, obbliga a fornire l'informativa sul trattamento dei dati.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 giugno 2014, n. 13219 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834. In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimita', non soltanto i limiti della essenzialita' per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla Legge n. 675 del 1996, articoli 20 e 25, applicabile pro' tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell'articolo 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignita' della persona ritratta dall'articolo 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialita' lesiva della dignita' della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneita' di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2014, n. 8184. Ai sensi dell'art. 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento è la persona giuridica (“l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento”) e non il legale rappresentante o l'amministratore unico quale organo della stessa, allorché nella gestione di una azienda nel campo sanitario che tratta dati di natura comune e sensibile dei propri pazienti subentri, a seguito di contratto di affitto, una distinta società avente personalità giuridica, questa diventa titolare del trattamento e, come tale, ha l'obbligo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 del codice prima dell'inizio del trattamento dalla medesima effettuato, a nulla rileva che l'amministratore di detta società sia la medesima persona fisica rivestente la qualità di legale rappresentante della diversa società proprietaria dell'azienda sanitaria, e che quest'ultima avesse, a suo tempo, quando esercitava direttamente l'attività sanitaria, provveduto alla prescritta notifica.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2014, n. 8184 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 dicembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La Casa di cura Prof. E. F. s.r.l. unipersonale è struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale...