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Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 16 maggio 2016, n. 20125

Il sanitario che opera in equipe, oltre al rispetto delle regole cautelari connesse alle specifiche mansioni svolte, non può esimersi dal valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega – sia pure specialista in altra disciplina – e dal controllarne la correttezza, ponendo se del caso rimedio ad errori altrui che siano evidenti e...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 21 aprile 2016, n. 16638. Sussiste assoluta autonomia e diversità ontologica tra le ipotesi sanzionatorie di cui all’art.222 C.d.S. di portata generale e riferibile alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione; entrambe tali ipotesi determinano l’applicazione della revoca della patente di guida in ragione del diverso, ma ugualmente penetrante profilo di danno alla persona, e di pericolo di pregiudizio alla circolazione che rispettivamente determinano, laddove il richiamo operato alI’art.222 C.d.S. dalla disposizione normativa dell’art.186 comma II bis, lungi da significare la necessità di una interpretazione congiunta delle due disposizioni, stà al contrario ad attestare la rispettiva autonomia e il differente ambito di applicazione delle due norme

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 21 aprile 2016, n. 16638 Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Verona con sentenza 22.9.2014 con motivazione contestuale aveva accolto la richiesta di F.G., cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi quattro di arresto e di € 2.000...

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Deve considerarsi valida la notifica all’imputato eseguita mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata al difensore, poiché il divieto di notificare a mezzo PEC all’imputato deve intendersi riferito alla persona fisica di quest’ultimo. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 21 aprile 2016, n. 16622.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 21 aprile 2016, n. 16622 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente S.A. , con sentenza del 3 marzo 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì sez. dist. di Cesena emessa il 9.3.2012 appellata dall’imputato, escludeva il...

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Corte di Cassazione,s ezione IV, sentenza 18 marzo 2016, n. 11641. In tema di responsabilità omissiva dei medico per la morte dei paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosiddetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose ed invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento od a ritardarne significativamente la sopravvenienza: tale verifica deve in concreto operarsi, in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento. Ai fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che essa si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca “concretizzazione del rischio” che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 marzo 2016, n. 11641 Ritenuto in fatto La parte civile C.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte civile nei confronti della sentenza del GUP che aveva mandato B.G. assolto con la formula...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 25 febbraio 2016, n. 7787. In tema di riparazione dell’errore giudiziario, il giudice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il criterio, risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 25 febbraio 2016, n. 7787 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. PEZZELLA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 febbraio 2016, n. 4121. Posto che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, di cui all’art.114 disp.att.c.p.p., che per il tramite dell’art.356 c.p.p., richiama “gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone”, di cui all’art.354 c.p.p., è sicuramente riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla P.G. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell’eventuale stato di ebbrezza – rileva come nel momento in cui tali verifiche vennero effettuate, dovessero ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile e urgente, al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quanto poi al momento utile per sollevare la relativa eccezione, le nullità a regime intermedio verificatesi prima del giudizio non possono essere più dedotte “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’art.180 c.p.p., richiamato dall’art.182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., con ciò superando e ritenendo non più condivisibili le affermazioni giurisprudenziali secondo cui la nullità in parola sarebbe sanata e non più deducibile se non dedotta dall’interessato all’accertamento prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto “non ricorrendo facoltà processuali comportanti cognizioni tecniche professionali proprie dei difensore”. Deve invece escludersi, che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell’immediatezza dell’atto nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza: trova allora applicazione il disposto dell’art.182, comma 2, secondo periodo, che indica come limite temporale alla proposizione tempestiva dell’eccezione di nullità la deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell’art.180 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 1 febbraio 2016, n. 4121  Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19.11.2013 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata il 13.4.2012 nei confronti di A.E., condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2016, n. 3623. E’ ius receptum la previsione secondo la quale la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 gennaio 2016, n. 3623 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente P.A. , con sentenza del 16.1.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in data 23.12.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il GM...