Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 ottobre 2015, n. 19767 Fatto e diritto 1. M.F. propone ricorso, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione del giudizio iscritto RG n. 2334/2011, del Tribunale di Cuneo – articolazione territoriale di Mondovì – comunicata a mezzo PEC in data 22 aprile...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 settembre 2015, n. 19115. Tutti coloro che esercitano l’attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell’apposito ruolo professionale, a norma dell’art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l’art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell’attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività. Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta riscrittone nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatitela in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. A nulla rileva, quand’anche fosse provata, la circostanza che l’attività di mediazione non si sia articolata con ulteriori contatti tra le parti. Per attività di mediazione non si intende infatti solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma tutta la attività che precede e segue la visita dell’immobile (reperimento dell’altro cliente, nella specie il venditore, ricezione dell’incarico, assunzione di informazioni sul bene venduto, organizzazione della struttura di intermediazione etc.) e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 settembre 2015, n. 19115 Fatto e diritto Il tribunale di Ivrea con sentenza n. 368/2009, emessa in data 11.07.2009, condannava B.L. al pagamento di Euro 9.180,00 in favore della Società Pirelli RE franchising, a titolo di provvigione per la mediazione nella compravendita di un immobile. Il B....
Corte di Casaszione, sezione II, sentenza 2 settembre 2015, n. 17440. L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l’accesso degli avventori, costituisce “trattamento di dati personali” agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e deve perciò formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 settembre 2015, n. 17440 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 17380. In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, anche dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda. Pertanto, la Corte d’appello, adita con l’opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge stessa, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere, non può rigettare la domanda, ma deve declinare la competenza e, indicato il diverso giudice competente, deve fissare il termine di riassunzione del procedimento innanzi a lui, in applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 17380 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130. È derogabile la competenza per territorio nella cause tra condomini o tra condomini e condominio. La regola stabilita dall’articolo 23 del codice di procedura civile secondo cui essa spetta al tribunale dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, può infatti essere superata in presenza di un diverso accordo delle parti
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2015, n. 17422. Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della “causa petendi’ , che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità dei provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente … non può introdurre in corso di causa domande nuove. Né può dubitarsi che l’eventuale sussistenza dell’esimente della buona fede rispetto ad una sanzione amministrativa non costituisca un autonomo profilo di opposizione (che tra l’altro richiede anche uno specifico accertamento con relativo onere a carico di chi tale esimente invoca)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 settembre 2015, n. 17422 Svolgimento del processo 1. Il ricorrente F. M. impugna la sentenza dei Tribunale di Palermo n. 3170/11, emessa ai sensi dell’art. 281 cod. proc. civ., che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 settembre 2015, n. 17550. L’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a noma dell’art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 settembre 2015, n. 17550 In fatto Con ricorso del 28.6.2010 gli odierni ricorrenti indicati in epigrafe, adivano, insieme con altri, la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 luglio 2015, n. 15117. In tema di equa riparazione, soltanto di regola la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere non inferiore ad euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad euro 1000,00 per quelli successivi; risulta pertanto conforme a legge una quantificazione inferiore – pari ad euro 500,00 per ogni anno di ritardo – quando, in relazione alla posta in gioco del processo presupposto, vi sia l’esigenza di evitare sovracompensazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 luglio 2015, n. 15117 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14072. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Enunciato con riferimento ad un giudizio presupposto civile, detto principio deve ritenersi senz’altro estensibile anche alla materia penale, nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito. Ed anzi, proprio nell’ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d’animo per l’attesa della decisione. In altri termini, nel procedimento penale l’imputato – sia che scelga di difendersi sia che opti per la contumacia – è comunque soggetto alla potestà punitiva dello Stato e tale condizione è da ritenere di per sé fonte di patema d’animo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14072 Svolgimento del processo Con decreto del 20.3.2013 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da Leonard M.W., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio penale nel quale egli era rimasto...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 luglio 2015, n. 13634. In tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia – che si ha quando la proprietà del bene viene simultaneamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi – è soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 luglio 2015, n. 13634 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere...