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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 marzo 2015, n. 5891. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 24 marzo 2015, n. 5891 Ritenuto che con ricorso depositato il 29, agosto 2005 presso il Giudice di pace di Nocera Terinese, C. F. chiedeva l’annullamento dei verbali di contestazione n. 02326 e 21/2005; n. 224 e n. 19/05 e n. 225 e n. 20/05 emessi dal Corpo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 marzo 2015, n. 4435. Attesa la sua natura essenzialmente tributaria, è inammissibile la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo formulata in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione da parte del contribuente della sanzione amministrativa della revoca ex lege n. 765/1967 dei benefici fiscali a causa di abusi edilizi nella costruzione di un edificio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 4 marzo 2015, n. 4435 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 marzo 2015, n. 4259. Con l'atto di appello la parte soccombente deve sempre censurare ciascuna delle ragioni capace di giustificare da sola la decisione presa dal giudice di primo grado. Non può infatti farlo in un secondo momento nel corso del giudizio, né può addurre di aver chiesto la «riforma integrale» della sentenza, non essendo ammesse deroghe al «principio di specificità dei motivi».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 marzo 2015, n. 4259 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2015, n. 4292. L'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli artt. 669 terdecies e 703, 3 comma c.p.c. in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione . Tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda; ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669-octies, ultimo comma c.p.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili: secondo comma dell'art. 703 c.p.c.), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (da ritenersi preferibile, per ragioni di carattere sistematico) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi del 4 comma dell'art. 703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell’art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies ultimo comma c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nel 4 comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  4 marzo 2015, n. 4292 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. – Il Consigliere, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.: “1. – Gli odierni ricorrenti, R.M.C. e G. , propongono...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 marzo 2015, n. 4282. La disciplina dell'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art.6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale introdotta dagli artt. 2 e ss. della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, stante l'estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile, cui ha riguardo la citata norma pattizia. Non è la natura pecuniaria delle obbligazioni a rendere sempre e comunque applicabile il richiamato art. 6 della Convenzione, ma solo il carattere civile delle stesse, cui si contrappongono le obbligazioni di natura pubblicistica, le quali derivino dall'applicazione di tributi o traggano in ogni caso origine da doveri pubblici, onde la conclusione secondo cui, rientrando la materia fiscale "ancora nel nocciolo duro delle prerogative attinenti alla sovranità statale ed (essendo) sotto questo profilo tuttora dominante la qualifica pubblicistica del rapporto obbligatorio di imposta tra Stato sovrano e contribuente", il contenzioso tributario non rientra nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni di carattere civile, malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti. Vi fanno eccezione le cause riguardanti sanzioni tributarie assimilabili a sanzioni penali per il loro carattere afflittivo, che sia a tal punto significativo da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva; e quelle che pur essendo riservate alla giurisdizione tributaria sono riferibili alla "materia civile", in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali, ovvero le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche. Tra queste ultime non rientrano le controversie riguardanti il rimborso di imposte che il privato ritenga indebitamente trattenute, poiché il relativo diritto non è accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito, ma in base all'esistenza o meno del potere impositivo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 marzo 2015, n. 4282 In fatto Con ricorso ex art. 5-ter legge 89/01 del 22.3.2013 F.C. proponeva opposizione innanzi alla Corte d’appello di Perugia avverso il decreto col quale era stata respinta la sua domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo svoltosi davanti alla...