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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 maggio 2015, n. 8904. La qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato d.lgs. — spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso. In tale prospettiva è stato escluso che possa qualificarsi “consumatore” la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l’esercizio di tale attività. Ciò in quanto, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” (con la conseguenza la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività), bensì, secondo la lettera della legge (cfr. art. 12 preleggi, comma 1 prima parte), lo scopo (pbiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 maggio 2015, n. 8904 Svolgimento del processo La s.p.a. C.T.Q. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena in data 23 aprile 2014 che – decidendo unicamente sulla competenza – ha rigettato l’appello dell’odierna ricorrente, confermando l’ordinanza del Giudice di pace di Poggibonsi dichiarativa...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136. È inammissibile il ricorso in Cassazione in cui al posto della «sommaria esposizione dei fatti di causa» venga riproposto il contenuto dei precedenti atti processuali. Non solo, una simile struttura dell'impugnazione, siccome voluta dal ricorrente, esclude anche che i giudici possano passare all'esame dei motivi per valutare se da essi emerga l'esposizione del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 marzo 2015, n. 5136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana...

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Corte di Cassazione, sezione VI, 17 marzo 2015, n. 5230. Laddove manchi o ritardi l'attuazione della disciplina comunitaria, sorge una responsabilità dello Stato Italiano, di cui può rispondere il Ministero ove convenuto anche se erroneamente quale articolazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “quale organo di direzione della politica generale del Governo ex art. 95 Cost.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 17 marzo 2015, n. 5230 Svolgimento del processo p.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca e della Salute hanno proposto ricorso per cassazione contro i medici G.R.L. e I.V. avverso la sentenza del 25 giungo 2012 della Corte d’Appello di Catania...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 febbraio 2015, n. 3953. Non scatta la responsabilità del custode per i danni patiti da terzi nel caso in cui la catena causale degli eventi sia innescata da un fatto esterno «eccezionale» e «imprevedibile».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 febbraio 2015, n. 3953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...