Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 31. In tema di Irap, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 16, comma 3, da facolta' alle Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Esso deve essere interpretato coerentemente con l'intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni medesime. Nella stessa ottica va inteso anche il disposto della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3, comma 1, lettera a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002, come nella specie, sicche' le Legge Regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34 e Legge Regionale Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, che hanno portato l'aliquota applicabile agli istituti bancari al 5,25%, determinano soltanto la conferma – e la proroga – dell'aliquota del 4,75% disposta per l'anno 2002 dl Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 16 e 45,. nella formulazione normativa all'epoca vigente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 31 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 novembre 2014, n. 24461. In tema di processo tributario, la mancata sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata o spedita per posta all'Ufficio finanziario non costituisce causa di inammissibilità dell'atto in presenza della sottoscrizione sull'originale depositato nella segreteria del giudice tributario adito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 novembre 2014, n. 24461 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24260. La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), cit., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027. Detassazione del reddito di impresa: se il beneficio è solo formale ricorre l'abuso del diritto In materia tributaria, la formale spettanza di un risparmio di imposta costituisce presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 novembre 2014, n. 23508 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 settembre 2014, n. 18979. Un'interpretazione delle norme del D.Lgs. n. 259 del 2003 da cui si facesse discendere un' attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui telefonini prevista nel vigente sistema (che culmina nella previsione di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 3) sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all'art. 219 del medesimo codice e, quindi non rappresentativa dell'effettiva realtà normativa. La disciplina che impone l'applicazione della tassa di concessione governativa ai Comuni non pone dubbi sulla sua legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3,53 e 23 Cost., né consente di rilevare alcun contrasto con il diritto comunitario
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 settembre 2014, n. 18979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe –...