In presenza di una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, predisposta dal venditore-costruttore ed accettata dagli acquirenti nei singoli contratti di vendita, puo’ sostenersi l’applicabilita’ delle norme del Codice del consumo, e quindi valutarsi la pattuizione alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i profili del “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 agosto 2015, n. 17268. In tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini. Il rimedio dell’impugnazione offerto dall’art. 1137 c.c., nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali – e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza – riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 agosto 2015, n. 17268 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente – Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere – Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere – Dott. SCALISI Antonino – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2014, n. 15401. Il singolo condomino non può essere esonerato dalle spese per il cattivo funzionamento dell'impianto centralizzato
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 luglio 2014, n. 15401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 marzo 2014, n. 6877. Tenuto conto della natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (articolo 2643 c.c., n. 2), disciplina cui l'articolo 1026 c.c., fa riferimento in materia di diritto di abitazione. Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti dall'usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, ne ha dedotto che l'usufruttuario e' obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali. E, dunque, e' l'usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa (nella specie, l'unita' immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'articolo 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre e' il nudo proprietario, ex articolo 1005 c.c., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, cosi', una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario ed al nudo proprietario
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2014, n. 6436. L'opposizione del condomino al D.I. ex articolo 63 disp. att. c.c. non puo' mai estendersi a questioni relative alla annullabilita' o nullita' della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovra' impugnata separatamente ex articolo 1137 c.c..
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 marzo 2014, n. 6436 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4569. L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c., comma 2. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, fonte che e' costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 febbraio 2014, n. 4569 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153. Non ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153[1] Deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 gennaio 2014, n. 820. L’utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un complesso condominiale configura un uso della cosa comune (ulteriore rispetto alla ordinaria destinazione degli stessi ad accesso ai vari fabbricati); pertanto la disciplina di tale utilizzazione (con limitazione, nella specie, ad una sola vettura per unità abitativa) disposta dall’amministratore nell’ambito delle attribuzioni che gli competono a norma dell’art. 1130, primo comma, c.c. ovvero, a maggior ragione, (come nella specie) dall’assemblea, non riguarda la misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini sulla cosa comune ma raffigura una modalità d’uso della cosa stessa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 gennaio 2014, n. 820 Svolgimento del processo Con atto depositato in data 21.12.2002 R.A. , Ro.El. e Ro.Ri. ricorrevano al giudice di Pace di Milano per sentir dichiarare nulla o annullabile la delibera del Condominio di via (omissis) del 21.11.2002, limitatamente al punto 4 dell’Ordine del giorno,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 ottobre 2013 n. 22824. Le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell’edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 c.c.) è liberamente derogabile per convenzione (come il regolamento contrattuale di condominio)
Testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 ottobre 2013 n. 22824[1] Il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, prescritto dal combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 68 disp. att. c.p.c., può essere derogato, essendo disponibile il diritto di contribuzione o riparto, relativo alle delle spese, mediante convenzione che, per la...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 ottobre 2013 n. 22634. La delibera condominiale con la quale si addebitano ai condomini spese non pertinenti è nulla e quindi è sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c.
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 ottobre 2013 n. 22634[1] La delibera condominiale inficiata da nullità è sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. per le delibere condominiali solo annullabili. Nel caso specifico si trattava di una delibera incidente sui diritti individuali dei condomini, vertendosi sulla...