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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 agosto 2014, n. 34767. In tema di intervento chirurgico in equipe e responsabilità penale per l'avvenuta morte del paziente

  Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 agosto 2014, n. 34767   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 giugno 2014, n. 24612. L'adesione del legale allo sciopero delle Camere penali non costituisce un «legittimo impedimento», ma piuttosto integra l'esercizio di un diritto, per cui non inibisce la dichiarazione della contumacia qualora la parte non si sia costituita senza addurre valide ragioni. E la dichiarazione può avvenire anche nell'udienza successiva a quella in cui si è verificata l'assenza.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 giugno 2014, n. 24612 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. – rel. Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n.24528. La colpa professionale del medico deve valutarsi tenendo conto della qualifica ricoperta dal professionista, delle specializzazioni ricoperte dallo stesso e del grado di difficoltà e urgenza di cui debba occuparsi. Il rimprovero personale che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squisitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le condotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è concluso, l'art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell'ordine stesso delle cose. In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere dell'esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  10 giugno 2014, n.24528 1. Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di C.R. e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte...