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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 13 novembre 2018, n. 29165. La massima estrapolata: In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro cui era addetto il dipendente, solo qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 luglio 2016, n. 14193
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 luglio 2016, n. 14193

In caso di licenziamento per ragioni organizzative di un dirigente deve ritenersi esclusa la sussistenza di un obbligo di repechage nei suoi confronti in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale assistita da un regime di libera recedibilità, senza che possano essere richiamati i princìpi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2016, n. 5592. Il datore di lavoro ha piena facoltà, sulla base di esigenze economiche, di chiudere una parte dell’azienda. L’imprenditore, però, non può licenziare il dirigente del settore chiuso senza aver dimostrato l’impossibilità di un repechage

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 22 marzo 2016, n. 5592 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. PATTI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14807. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro medesimo ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...