Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza 19 giugno 2014, n. 13972 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 luglio 2014, n. 32257. La notifica di un provvedimento al domicilio eletto presso il difensore non fa presumere che l'imputato ne sia venuto a conoscenza se il legale ha rinunciato al mandato.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 luglio 2014, n. 32257 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesc – Presidente Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. APRILE E. – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 luglio 2014, n. 29677. La citazione in giudizio presso il difensore di fiducia dopo che l'imputato ha revocato tale elezione di domicilio (a favore della sede della società da lui amministrata), non integra un caso di nullità assoluta della sentenza per omessa citazione, ma soltanto una irregolarità, sanabile con la successiva costituzione della parte.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 luglio 2014, n. 29677 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. PAOLONI Giaco – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. PATERNO’...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801. La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801 Fatto e diritto Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio (…), il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnazione della delibera di nomina dell’ing. M.S. amministratore del...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295. L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 4 luglio 2014, n. 15295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. CECCHERINI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 luglio 2014, n. 16402. Nel caso, in particolare, in cui l'atto venga notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di essersi trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente tutte le volte che l'ufficiale giudiziario attesti, nella relazione di notificazione, la permanenza d'una relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario di essa. La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, definito con sentenza ad essa favorevole nel merito, non ha l'onere, ove tale pronuncia sia appellata dalla controparte, di proporre appello incidentale per sollevare la questione (non esaminata dal giudice di primo grado) della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, questione che deve essere dal giudice d'appello esaminata sempre d'ufficio ed in via preliminare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 luglio 2014, n. 16402 Svolgimento del processo 1. Il sig. S.A. nel 1995 si sottopose ad un intervento di estrazione dentaria, eseguito dal Dott. P.V. . Assumendo che l’estrazione non venne eseguita a regola d’arte, nel 1998 il paziente convenne il suddetto medico dinanzi al Tribunale di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 9 giugno 2014, n. 12951. E’ valida la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita tempestivamente dalla cancelleria ai sensi dell’art. 143 c.p.c., se sono ignoti la residenza od il domicilio del rappresentante legale della medesima società fallita. Il curatore che apprende, nelle more, l’indirizzo non deve farne comunicazione agli uffici giudiziari
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 9 giugno 2014, n. 12951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 28115-2007 proposto da: FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA alfa S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. I.A.,;...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 giugno 2014, n. 26036. Non spetta all'imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l'eventuale prova positiva; e la mera regolarità della notifica non può più ormai essere considerata, di per sé sola, dimostrativa dell'effettiva conoscenza della sentenza da parte del destinatario
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 giugno 2014, n. 26036 Motivi della decisione Ricorre per Cassazione D.C.F. avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Milano che ha respinto, perché tardivamente presentata, la sua richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in data 6.5.2011 dal Tribunale di Milano, sul presupposto della...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n.13201. La nuova formulazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, e, ratione temporis dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nella specie, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali sulla base della seguente valutazione: "al momento della notifica (anno 2006) l'Amministrazione comunale si è rifatta ad una interpretazione consolidata e completamente prevalente della Corte di cassazione che riteneva il mancato invio della raccomandata una mera irregolarità che non viziava la notifica stessa".
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 giugno 2014, n.13201 Fatto e diritto Ritenuto che J.D. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720100017668757, notificatagli il 5 marzo 2010, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada dell’anno 2006,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 giugno 2014, n. 12375. Tutte le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice, ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 giugno 2014, n. 12375 Svolgimento del processo B.P.A.M. proponeva, dinanzi al Tribunale di Ancona, opposizione al decreto ingiuntivo, emesso il 4.10.2004 dal Presidente del medesimo Tribunale, con il quale gli era stato intimato di pagare all’ingiungente ditta Compair Group di F.M. la somma di Euro. 22.569,90 oltre...