Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 febbraio 2016, n. 6623. Da una parte l’art. 143 cod. proc. pen. non contiene alcuna sanzione processuale per gli atti in relazione ai quali è stata omessa l’obbligatoria traduzione – tanto meno ne sancisce espressamente la nullità – dall’altra la norma contiene un esplicito riferimento alla finalità della traduzione: quella di consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Se ne può, quindi, ragionevolmente dedurre che l’omessa (o comunque, non tempestiva) traduzione non attiene alla struttura dell’atto – quindi non ne determina la nullità, non rientrando in alcuna delle nullità di ordine generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen. – ma concerne la sua efficacia e, quindi, eventualmente può incidere sulla validità degli atti successivi e conseguenti all’atto non tradotto. L’omissione dell’adempimento non incide sulla perfezione e sulla validità dell’atto stesso ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la traduzione può essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne l’eventuale impugnazione da parte dell’indagato/imputato alloglotta

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 febbraio 2016, n. 6623 Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania respingeva la richiesta di riesame proposta nell’interesse di D.C.I.M. avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di favoreggiamento...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2016, n. 3543. Fatta applicazione della novella della legge 47 del 2015 in punto di attualità delle esigenze cautelari, sancita la novità rispetto al regime precedente ed è stata confermata l’ordinanza impugnata pur avendo rilevato un difetto motivazionale circa il carattere di transazionalità del reato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 gennaio 2016, n. 3543 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. MANZON Enrico – Consigliere Dott. MOCCI Mauro – Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere Dott. MENGONI Enrico...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 gennaio 2016, n. 3119. L’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, fissata a seguito della richiesta di riesame del sequestro conservativo, deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilità di intervento, incorrendo altrimenti nella nullità ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen. per violazione del principio del contraddittorio, in quanto il contraddittorio deve estendersi a tutte le parti del processo interessate alla misura in questione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 gennaio 2016, n. 3119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. GALLO Domenico – Consigliere Dott. TADDEI M. B – rel. Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 gennaio 2016, n. 3100. Nei casi in cui a più imputati siano contestati gli stessi reati e il loro titolo di custodia cautelare sia comune, la natura unitaria e cumulativa del procedimento realizza l’effetto estensivo della revoca della sospensione dei termini della misura concessa ad uno di loro nei confronti degli altri coimputati, a meno che la decisione non sia fondata su motivi personali

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 gennaio 2016, n. 3100 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 gennaio 2016, n. 2281. Truffa aggravata e abuso di ufficio per i dipendenti del Tar che – in assenza specifici poteri – stipulino convenzioni telefoniche con le compagnie sul mercato, in nome e per conto del tribunale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 gennaio 2016, n. 2281 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. AIELLI Lucia – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 gennaio 2016, n. 1365. In assenza di una preventiva ricerca del profitto del reato nell’ambito del patrimonio della persona giuridica e di indicazioni da parte dell’indagato – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni appartenenti al legale rappresentante di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse a vantaggio della società

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 gennaio 2016, n. 1365 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio 2016, n. 4635. La valutazione concernente il pericolo di fuga, quale esigenza cautelare legittimante la adozione di idonee misura volte a contrastarlo, deve fondarsi su elementi che evidenzino la concretezza di tale pericolo, i quali, sebbene non richiedano la presenza di segni di un’attività già in atto, richiede, comunque la sussistenza di elementi indicativi della volontà dell’indagato di sottrarsi alla giustizia, non essendo a tale fine sufficiente la considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui, in via di fatto, venga a trovarsi l’indagato; in tal senso, ad esempio, è stata esclusa la loro sussistenza sulla base del semplice dato di fatto che il soggetto indagato avesse, per la professione esercitata, agevoli e plurimi contatti con l’estero; per ciò che attiene in senso più specifico alla insufficienza dimostrativa, ai fini della sussistenza della predetta esigenza cautelare, del fatto che l’indagato abbia oltreconfine la disponibilità di mezzi e di strutture, osservando che siffatti elementi non costituiscono di per sé fattori sintomatici per affermare la esistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga. Né è a tal fine sufficiente la mera residenza all’estero dell’indagato, ove questa non si accompagni, date le sue concrete modalità, ad altri elementi volti a corroborare l’affermazione che essa sia finalizzata al sottrarsi alla giurisdizione nazionale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la collocazione temporale di tale migrazione, la esistenza o meno di un apprezzabile motivo per siffatta permanenza all’estero, ovvero ancora le espressione di ripetute manifestazioni di sfiducia nei confronti del sistema giudiziario nazionale, il trasferimento verso uno Stato che non coltivi rapporti di collaborazione giudiziaria con quello italiano o la pretestuosità delle giustificazioni accampate onde non aderire agli inviti a fare rientro in sul territorio dello Stato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio 2016, n. 4635 Ritenuto in fatto  Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 dicembre 2014, accogliendo parzialmente il ricorso del Pm avverso il provvedimento con il quale il Gip di Vercelli aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di G.P. e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 gennaio 2016, n. 1166. Costituisce concreto e specifico elemento fattuale, idoneo a comprovare il pericolo di recidivanza, la circostanza che l’autore del fatto doti l’autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente di una telecamera che consenta il monitoraggio dell’ambiente esterno, rimanendo irrilevante la momentanea disattivazione di essa, essendo possibile in ogni momento il ripristino della sua funzionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 gennaio 2016, n. 1166 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere Dott. MENGONI Enrico – Consigliere...