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Tag: lesioni colpose

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 settembre 2014, n. 36461. Giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 590, cod. pen., per non avere impedito al loro cane, idoneamente custodendolo, in violazione dell'art. 672, cod. pen., di azzannare la parte offesa, procurandole lesioni. Sulla base delle acquisizioni processuali l'animale, peraltro di grossa taglia e idoneo all'offesa (pastore maremmano), non solo, scorazzava libero, e più volte aveva allarmato il vicinato, ma, azzannò, in una occasione, la p.o., procurandole multiple ferite lacero alla mano destra. La circostanza, pertanto, che in occasione di talune visite effettuate dalla polizia locale lo stesso si fosse mostrato non aggressivo non ha assunto alcun significato dirimente. Corrisponde, infatti, a norma cautelare ovvia che un animale di tal fatta, il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediate museruola.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 1 settembre 2014, n. 36461 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’8/2/2012, confermò la sentenza emessa dal Giudice di pace di Arezzo l’8/7/2009, con la quale C. R. e M.C., giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 590, cod. pen., per...

4 Settembre 20144 Settembre 2014by D'IsaIn Cassazione penale 2014, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze
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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 luglio 2014, n. 30483. In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione. Il 'principio di affidamento', in tema di infortuni sul lavoro, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio. A maggior ragione, quando quest'ultimo è il datore di lavoro che 'distacchi' dei propri dipendenti senza istruirli sulle corrette modalità di esecuzione di un certo tipo di lavoro a cui si riconnettono particolari rischi che poi, in effetti, si verificano.

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione IV SENTENZA 10 luglio 2014, n. 30483 Ritenuto in fatto  V.F. e F.A. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore C.B. , dipendente della ditta G.S. s.r.l.. L’infortunio si è verificato in data (…) durante le...

21 Luglio 201421 Luglio 2014by D'IsaIn Cassazione penale 2014, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze
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