DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) (GU n.17 del 22-1-2016) Vigente al: 6-2-2016 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 settembre 2015, n. 38267. Nei procedimenti pendenti, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen. deve essere presentata, a pena di tardività, alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 settembre 2015, n. 38267 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. FIDELBO G. – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 luglio 2015, n. 32337. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 luglio 2015, n. 32337 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. SCARCELLA...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2015, n. 1281. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67 del 28 aprile 2014 non può essere richiesta dall'imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l'applicazione in detto giudizio, né sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Il beneficio della estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento dell'iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per la quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria vige il principio tempus regit actum
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 gennaio 2015, n. 1281 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOTI Giacomo – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. SERRAO...