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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. Deve sussistere un vincolo di "necessita' diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi' che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo e' necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneita' e della specificita', ma e' indispensabile, altresi', che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessita' diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicche' non puo' considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27363. Precariato pubblico di oltre trentasei mesi costituirebbe "abuso" di contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999: per questo caso sono necessarie sanzioni effettivamente idonee ad evitare che si continui come prima, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (in ruolo)

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 dicembre 2014, n. 27363 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere Dott. BUFFA Francesco...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 aprile 2014, n. 7555. In caso di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 32 della legge 183/2010, gli accessori di cui al comma 3° dell’articolo 429 del Cpc decorrono dalla data della sentenza

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 1 aprile 2014, n. 7555 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BRONZINI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3325. L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicita’ di tali ragioni, nonche’ l’immodificabilita’ delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attivita’ e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Tale accertamento, di spettanza del giudice del merito, e’ stato svolto, nei termini sopra descritti, nella sentenza impugnata, che risulta quindi conforme a diritto ed altresi’ congruamente motivata, onde resiste alle censure all’esame

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 febbraio 2014, n. 3325 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO...

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