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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 gennaio 2016, n. 836. Il datore di lavoro è obbligato a mente dell’art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui. La protezione, anche di rilievo costituzionale, dei beni presidiati dall’art. 2087 c.c. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l’ordinamento conosce. Dunque, per garantire l’effettività della tutela in ambito civile, non solo azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo ovvero a riparare il danno subito, ma anche il potere di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento, rifiutando l’esecuzione della prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell’imprenditore. In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 19 gennaio 2016, n. 836 Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al Tribunale di Torino D.A.A. ed altri 13 dipendenti della Fiat Group Automobiles Spa indicati in epigrafe convenivano la datrice di lavoro esponendo che erano addetti all’assemblaggio delle portiere delle auto presso il reparto denominato “lite 11”;...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2209. Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sul luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 febbraio 2016, n. 2209 Svolgimento del processo  1. Con sentenza del 25/1-26/3/2012 la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da S.G. nei confronti di Fintecna S.p.A. diretta ad ottenere il risarcimento dei danni...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2016, n. 1022. La volontà degli assistiti di avvalersi esclusivamente dell’opera professionale del proprio avvocato, rifiutando di farsi assistere da un sostituto, non è una ragione sufficiente a giustificare il legittimo impedimento del legale a comparire in udienza

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 gennaio 2016, n. 1022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D’ISA Claudio – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2016, n. 16. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione, sicchè non vi è luogo ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente é per l’appunto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 gennaio 2016, n. 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHI Luisa – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25395. Il datore non può essere riconosciuto sempre responsabile in relazione a un infortunio avvenuto al dipendente in azienda. In modo particolare quando l’evento sia stato del tutto imprevedibile e frutto di una sfortunata coincidenza

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 17 dicembre 2015, n. 25395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935. In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e’ determinato da piu’ soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilita’ solidale ai sensi dell’articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi e’ chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilita’ contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso e’ ricollegabile eziologicamente a piu’ persone, e’ sufficiente, ai fini della responsabilita’ solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalita’ ed il concorso di piu’ cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 dicembre 2015, n. 24935 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2015, n. 48269. Quando muore una persona estranea al cantiere si deve sempre verificare se il comportamento della stessa possa essere qualificato come anormale e quindi capace di interrompere il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 4 dicembre 2015, n. 48269 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere Dott. PAVICH...