Integra il reato di induzione alla prostituzione, previsto dall’art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che ricerca, assumendone direttamente l’iniziativa, le donne che invitava a prostituirsi adoperandosi per l’inserimento degli avvisi pubblicitari sul proprio sito internet
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Integra il reato di induzione alla prostituzione, previsto dall’art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che ricerca, assumendone direttamente l’iniziativa, le donne che invitava a prostituirsi adoperandosi per l’inserimento degli avvisi pubblicitari sul proprio sito internet

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 aprile 2018, n. 16292. Integra il reato di induzione alla prostituzione, previsto dall’art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che ricerca, assumendone direttamente l’iniziativa, le donne che invitava a prostituirsi adoperandosi per l’inserimento degli avvisi pubblicitari sul proprio sito internet e...

Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, non e’ necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non gia’ dedita alla vendita del proprio corpo
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Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, non e’ necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non gia’ dedita alla vendita del proprio corpo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 marzo 2018, n. 13995. Ai fini della sussistenza del reato di induzione alla prostituzione di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, non e’ necessario che il soggetto passivo sia una persona non iniziata e non gia’ dedita alla vendita del proprio corpo, essendo, invece,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2015, n. 6821. La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al primo dell'art. 600 bis del codice penale", precisando, altresì, che: l'atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un'area di libertà; da tale assenza di libertà della prostituzione minorile; di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende, in forza della precisa incriminazione prevista dal co. 2 dell'art. 600 bis cod.pen., la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto; in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della citata disposizione deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l'agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto, purché diverso dall'induttore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  17 febbraio 2015, n. 6821 Ritenuto in fatto Il Gup presso il Tribunale di Milano, con sentenza del 14/4/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava V.S. , D.F.R. e R.N. corresponsabili dei reati di cui agli artt. 600 bis co. 1 e 600 ter co. 1 cod.pen.,...