Integra il reato di induzione alla prostituzione, previsto dall’art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che ricerca, assumendone direttamente l’iniziativa, le donne che invitava a prostituirsi adoperandosi per l’inserimento degli avvisi pubblicitari sul proprio sito internet

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 aprile 2018, n. 16292.

Integra il reato di induzione alla prostituzione, previsto dall’art. 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che ricerca, assumendone direttamente l’iniziativa, le donne che invitava a prostituirsi adoperandosi per l’inserimento degli avvisi pubblicitari sul proprio sito internet e cooperando concretamente ad allestirne la pubblicità interessandosi, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, alle foto delle donne da pubblicare, scattandole personalmente od avvalendosi dell’attività di collaboratori.

Sentenza 12 aprile 2018, n. 16292
Data udienza 27 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 4.5.2017 della Corte di Appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 4.5.2017 la Corte di Appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale della stessa citta’ che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione ed Euro 266 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 5 per aver indotto alla prostituzione alcune ragazze non identificate pubblicizzando su siti internet a carattere pornografico la loro attivita’ mediante indicazione delle prestazioni offerte e dei relativi contatti telefonici.

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..

2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova per aver il Tribunale attribuito la pubblicazione di tutti gli annunci rinvenuti sul sito internet di cui l’imputato era intestatario a quest’ultimo, ignorando che la maggior parte delle inserzioni pubblicitarie erano effettuate direttamente inserite dagli utenti e non dall’amministratore del sito. Sottolinea che in tali casi il mero rapporto contrattuale tra chi pubblica l’annuncio e chi ne richiede la pubblicazione non implica alcuno sfruttamento della prostituzione, perseguendo il primo la mera finalita’ di prestare il servizio offerto dietro compenso per la stessa pubblicazione, indipendentemente dal contenuto dell’avviso, al pari di una qualunque attivita’ commerciale con fine di lucro. Deduce inoltre che nessuno degli annunci pubblici contenesse la descrizione delle prestazioni sessuali fornite come erroneamente indicato nel capo di imputazione e come altrettanto illegittimamente concluso da entrambe le sentenze di merito.

3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 47 c.p. e al vizio motivazionale, che sin dai motivi di appello si era contestato l’errore sull’illiceita’ del fatto, ma che siffatta contestazione era stata negata dalla Corte distrettuale che la aveva liquidata come generica e che aveva, di contro, ritenuto che l’ampia confessione resa dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia comprovasse sia la materialita’ del fatto che l’elemento del dolo. Sostiene invece la difesa che la pubblicazione degli annunci delle meretrici riguardi solo l’elemento materiale e non la consapevolezza dell’agente di porsi quale mediatore della prestazione offerta da costoro, avendo l’imputato tratto dalla pubblicita’ di identico contenuto continuativamente divulgata dai vari mezzi di comunicazione la convinzione che si trattasse di condotta lecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. In nessun travisamento della prova risulta essere incorsa la Corte distrettuale che ha fondato l’ascrivibilita’ dei fatti all’imputato sulla circostanza, da lui stessa ammessa in sede di interrogatorio, di essersi fatto parte diegente nella ricerca delle inserzioni delle prostitute al fine di promuoverne l’attivita’, avendo chiarito che la sua attivita’ consisteva nel contattare le persone che pubblicizzavano la loro attivita’ di prostituzione su altri siti, consapevole della prestazione che svolgevano, invitandole a pubblicare analoghi annunci anche sul sito di cui lui era titolare e percependo un compenso per la pubblicita’ cosi’ effettuata. Risulta invero dalla sentenza impugnata che l’imputato non si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari nel suo sito web – nel qual caso effettivamente si sarebbe dovuto adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali non si era ritenuto trattarsi di una attivita’ simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerati come un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione bensi’ perche’ aveva svolto, oltre a quella della mera pubblicazione, una attivita’ ulteriore e diversa, consistente nell’aver offerto un contributo intenzionale all’attivita’ di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi. Con la L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 5, che punisce chiunque compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, il legislatore ha, invero, inteso incriminare talune forme specifiche di invito al libertinaggio consistente nel favorire consapevolmente, vuoi sotto forma di attivita’ di intermediazione, vuoi con l’induzione diretta, la prostituzione (Sez. 3, n.15275 del 20.2.2007, Rv. 237045; Sez. 3, n. 26343 del 18/03/2009 – dep. 25/06/2009, Sacchetti, Rv. 244266; e, a contrario, Sez. 3, n. 48981 del 21/10/2014 – dep. 25/11/2014, P.G. in proc. Piantoni, Rv. 261209).

Correttamente pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che rientrasse nell’ambito del reato in contestazione l’attivita’ posta in essere dal prevenuto, concretizzatasi nell’aver ricercato, assumendone direttamente l’iniziativa, le donne che invitava al libertinaggio adoperandosi per l’inserimento degli avvisi pubblicitari sul proprio sito internet e nell’aver cooperato concretamente ad allestirne la pubblicita’ interessandosi, al fine evidentemente di rendere piu’ allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, alle foto delle donne da pubblicare, che aveva scattato lui stesso od avvalendosi dell’attivita’ di un suo collaboratore. Del tutto irrilevante e’ pertanto il numero delle prestazioni effettuate a fronte di un’attivita’ che di per se’ si profila illecita, ricorrendo il reato di lenocinio non solo quando si induca una donna a prostituirsi per la prima volta, ma, anche quando si rafforza la sua determinazione a fare commercio del proprio corpo.

2. Il secondo motivo e’ inammissibile.

Dal momento che l’errore invocato dal ricorrente, dichiaratosi non consapevole dell’illiceita’ della condotta di intermediazione nell’attivita’ di prostituzione, configura un errore di diritto, ne consegue che, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall’articolo 5 c.p., nessuna rilevanza puo’ assumere la mancata consapevolezza dell’antigiuridicita’ del fatto in relazione all’elemento soggettivo del reato, senza che i giudici di appello, pur avendo omesso di motivare sul punto, siano incorsi in alcun vizio motivazionale. Invero, i vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera B) e C) relativi all’inosservanza e all’erronea applicazione della legge non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lettera e), che si riferisce, pero’, alla motivazione relativa ai profili di fatto. Si ritiene pertanto che vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimita’ e’ solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, posto che il giudice di merito non ha l’onere di motivare l’interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014 – dep. 11/02/2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010 – 25/05/2010, Maugeri, Rv. 247123, secondo cui ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non puo’ sussistere ragione alcuna di doglianza).

Pertanto la non riconducibilita’ del motivo svolto ai vizi tassativamente indicati dall’articolo 606 c.p.p. si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimita’ in relazione al disposto dell’articolo 581 c.p.p., lettera c) che necessariamente conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’.

Deve quindi concludersi per l’inammissibilita’ del ricorso e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), segue alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quella al versamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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