La sospensione necessaria del giudizio amministrativo in ragione della pendenza di un giudizio penale che di suo deroga al principio fondamentale introdotto con il nuovo processo penale della reciproca autonomia e del parallelismo dei due accertamenti giurisdizionali, i quali operano in ambiti diversi e con finalità differenti è ammessa soltanto se la definizione del giudizio...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 luglio 2017, n. 3602
La sospensione necessaria del giudizio amministrativo in ragione della pendenza di un giudizio penale che di suo deroga al principio fondamentale introdotto con il nuovo processo penale della reciproca autonomia e del parallelismo dei due accertamenti giurisdizionali, i quali operano in ambiti diversi e con finalità differenti ? è ammessa soltanto se la definizione del...
Il giudice civile può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9639.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2016, n. 9639 Svolgimento del processo Nel 1999 la signora M.G. E. conveniva in giudizio i signori R. e M.R., in proprio e quali legali rappresentati della società EL.DA. di R. R. & C. s.a.s., deducendo, per quanto qui ancora interessa, che la società EL.DA. le...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 aprile 2015, n. 8303. Se è vero che il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell’autonomia tra il giudizio civile ed il giudizio penale, nondimeno di tale regola le norme di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. costituiscono altrettante eccezioni; alla cui stregua, inoltre, gli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. individuano tre categorie di giudizi, quella (civile e amministrativa) dei giudizi di “danno”, quella dei giudizi “disciplinari” e quella genericamente qualificabile come “altri giudizi civili e amministrativi”; alla cui stregua, ancora, nell’ambito di tal ultima categoria la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, tout court, sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione; alla cui stregua, più esattamente, il giudicato penale ha autorità, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nel giudizio civile diverso da quello risarcitorio, quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti che sono oggetto del giudizio penale e la legge civile non ponga limitazione alla prova “della posizione soggettiva controversa”
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 aprile 2015, n. 8303 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 26 e 28.11.2001 S.L. citava a comparire innanzi al tribunale di Bergamo M.A. e B.G. . Esponeva che con scrittura privata in data 2.1.1998 le convenute si erano obbligate a vendere per...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1024. La sentenza di patteggiamento è da considerare un indizio della giusta causa per il licenziamento disciplinare che può essere contestata al lavoratore fornendo elementi di prova. Da questo punto di vista, infatti, vi è una piena equiparazione del patteggiamento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato. Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico che aveva contestato la legittimità del licenziamento disciplinare comminatogli perché fondato sui fatti acclarati nella sentenza di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 gennaio 2015, n. 1024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24990. In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico)
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24990 Svolgimento del processo Con sentenza depositata l’8 gennaio 2011 la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano- ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da A.A. nei confronti della Winterthur Assicurazioni...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24475. In relazione all'interpretazione della disciplina prevista nell'art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24475 Svolgimento del processo D.G.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, M.R. e F.L. , quali genitori del minore M.D. , per sentirli condannare, ai sensi dell’art. 2048 c.c., al pagamento della somma di Euro 278.042,32, oltre accessori, per il danno sofferto...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 6 novembre 2014, n. 23633. La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 6 novembre 2014, n. 23633 Motivi della decisione Con un motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 578; 651 c.p.p. e 2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p. c.) . Il motivo è fondato per le ragioni e nei termini che seguono. La sentenza del giudice penale...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'articolo 654 c.p.p., e' propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilita' dell'azione penale. Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolativita' del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile puo' anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilita', dell'affidabilita' e dell'idoneita' delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente. La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 444 c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio –...