Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 28 settembre 2017, n. 22711. La violazione della cosa giudicata ed efficacia del giudicato esterno
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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 28 settembre 2017, n. 22711. La violazione della cosa giudicata ed efficacia del giudicato esterno

La violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell’articolo 2909 c.c., e’ denunziabile in cassazione, ma il controllo di legittimita’ deve limitarsi all’accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perche’ essa rientra nella...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 5 settembre 2016, n. 17576
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 5 settembre 2016, n. 17576

In caso di divisione ereditaria in cui il giudice di appello, in presenza di masse plurime, privilegia un criterio di divisione diverso da quello utilizzato dal giudice di primo grado, non è possibile contestare la scelta se è stata comunque assicurata la corrispondenza tra le quote ideali vantate e quelle effettivamente assegnate in natur I...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 4 novembre 2015, n. 22506. In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 4 novembre 2015, n. 22506 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI Antonino – Presidente Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere Dott. MELONI Marina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 aprile 2015, n. 8303. Se è vero che il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell’autonomia tra il giudizio civile ed il giudizio penale, nondimeno di tale regola le norme di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. costituiscono altrettante eccezioni; alla cui stregua, inoltre, gli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. individuano tre categorie di giudizi, quella (civile e amministrativa) dei giudizi di “danno”, quella dei giudizi “disciplinari” e quella genericamente qualificabile come “altri giudizi civili e amministrativi”; alla cui stregua, ancora, nell’ambito di tal ultima categoria la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, tout court, sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione; alla cui stregua, più esattamente, il giudicato penale ha autorità, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nel giudizio civile diverso da quello risarcitorio, quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti che sono oggetto del giudizio penale e la legge civile non ponga limitazione alla prova “della posizione soggettiva controversa”

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 aprile 2015, n. 8303   Svolgimento del processo     Con atto notificato in data 26 e 28.11.2001 S.L. citava a comparire innanzi al tribunale di Bergamo M.A. e B.G. . Esponeva che con scrittura privata in data 2.1.1998 le convenute si erano obbligate a vendere per...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24990. In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24990   Svolgimento del processo Con sentenza depositata l’8 gennaio 2011 la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano- ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da A.A. nei confronti della Winterthur Assicurazioni...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'articolo 654 c.p.p., e' propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilita' dell'azione penale. Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolativita' del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile puo' anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilita', dell'affidabilita' e dell'idoneita' delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente. La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 444 c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio –...