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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4876. La nomina di un codifensore sul piano logico non può, per sé, essere considerata indicativa di una situazione reddituale in atto incompatibile o anche solo incoerente con la necessità di lavorare

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 4876 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. DE AMICIS...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444. Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio. Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale. Ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444 Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l’opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, 8 ottobre 2014, n. 41936. Reato di maltrattamento contro la moglie (art. 572 c.p.). Il GIP aveva disposto la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall’art. 282 bis c.p.p., e disposto inoltre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie con la prescrizione di mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri da quest'ultima. L’uomo, chiedendo il riesame e la revoca della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, si era difeso raccontando una versione dei fatti diversa. Il loro matrimonio non sarebbe stato in crisi, come potevano dimostrare i post che la donna pubblicava su facebook dai quali emergeva una situazione familiare serena e diametralmente opposta da quella narrata dalla moglie. Quanto ai post di facebook, il giudicante osserva che essi non provassero che la situazione coniugale fosse serena, essendo ben possibile che la persona offesa li avesse inseriti dopo temporanee rappacificazioni.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE sentenza 8 ottobre 2014, n. 41936     Ritenuto in fatto   Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2013 il GIP presso il Tribunale di Ravenna applicava a V.A. la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da L.T. e con...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 24876. E' legittima l'adozione da parte del G.I.P. del sequestro preventivo di un manufatto abusivo in sede di trattazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, atteso che per l'adozione della misura cautelare reale non è richiesta la cessazione del sequestro probatorio e la avvenuta restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova (Cass. Sez. III, 24.11.2005, n. 45629, Federici). Fattispecie: provvedimento del Gip di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo di un cantiere relativo ad opere (in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 349 e 734 cod. pen. e 6 e 30 legge 6 dicembre 1991, n. 394), per avere eseguito incrementi di volume e di superficie, locali tecnici e magazzini, sbancamento di terreno per la realizzazione di un tracciato stradale e realizzazione di un piazzale per la sosta, senza permesso di costruire e senza nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n. 24876 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 maggio 2014, n. 20560. Con ordinanza il Gip disponeva la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di un agente di polizia locale, in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni del reato di cui all'art. 478, commi 1 e 2, cod. pen. perché, supponendo l'esistenza dell'originale di verbali di accertamento del codice della strada indicati nel capo d'incolpazione, per complessivi 3.972 atti, in realtà mai redatti, simulavano il rilascio di copia legale conforme da notificare al trasgressore; in particolare, dopo avere omesso di redigere l'originale dei suddetti verbali di accertamento dell'infrazione stradale, provvedevano all'inserimento dei dati nel sistema "Servizio Concilia" in uso al Comando in tal modo emettendo false copie conformi relative ad atti pubblici inesistenti, che venivano successivamente stampati e notificati, per il tramite di una ditta, ai responsabili delle violazione del codice della strada; e del reato di cui agli artt. 640, commi 1 e 2, e 61 n. 9 cod. pen., perché con artifici e raggiri consistiti nel rilasciare copie conformi di verbali di accertamento inesistenti, nell'indicare, nelle suddette copie "autentiche" dei verbali, importi da versare ulteriori rispetto alla sanzione, a titolo di "spese di gestione" violando l'articolo 210, comma 4, del.lvo n. 285 del 1992, che prevede la possibilità di addebitare in capo al trasgressore unicamente le spese di notifica ed accertamento; infine nell'addebitare al responsabile, in violazione della delibera comunale n. 7 del 2011, in presenza di una prima notifica non andata a buon fine per cause non imputabili ai destinatari (errore targa, omessa verifica della residenza del trasgressore), il raddoppio, la triplicazione e quadruplicazione delle spese di notifica di gestione, queste ultime riferite in 88.699, consistiti nelle somme richieste al trasgressore in assenza di un valido titolo giustificativo. Pronunciando sull'appello proposto dall'indagato, il Tribunale, in funzione di giudice di appello de libertate, annullava l'impugnata ordinanza e, per effetto, revocava la misura interdittiva applicata alla stessa ricorrente, ritenendo insussistenti le fattispecie di reato oggetto d'incolpazione. Il tutto è stato confermato in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione  sezione V  sentenza 19 maggio 2014, n. 20560 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 settembre 2013 il Gip del Tribunale di Busto Arsizio disponeva la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due, nei confronti di R.L., agente di polizia locale del Comune di...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17968. Il G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che era stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il denunciante si doleva di alcuni articoli apparsi su siti INTERNET, in cui si dava notizia del suo arresto e lo si definiva "tombarolo". Confermata in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17968 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 4 aprile 2013, ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 125/12/44 R.G.N.R. instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che sia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 9635 del 27 febbraio 2014. Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare l'inutilità o superfluità del dibattimento, senza dover, invece, operare valutazioni di tipo sostanziale, riservate al giudizio di merito. In altri termini, non si deve utilizzare, quale parametro di valutazione, quello dell'innocenza dell'imputato, ma quello dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili. Nel caso in esame, il GIP non ha fatto corretta applicazione di tali principi, perché ha sostanzialmente operato una valutazione del merito della responsabilità penale, fornendo un'interpretazione del quadro probatorio in quanto tale, anziché una valutazione prognostica circa la possibilità di superare, in sede dibattimentale, la contraddittorietà dei numerosi e variegati elementi acquisiti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 9635 del 27 febbraio 2014 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del 13 marzo 2013, il GIP del Tribunale di Bologna ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n....

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Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 30 gennaio 2014, n. 4319. Esorbitano dai poteri del Gip sia l’ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l’archiviazione

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 30 gennaio 2014, n. 4319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. ESPOSITO Gennaro – Consigliere Dott. MARASCA Gennaro – Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo – Consigliere Dott. CORTESE Artu –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 novembre 2013, n. 47433. Truffa aggravata e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in danno del falso invalido

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 novembre 2013, n. 47433 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3.5.2013, il Tribunale della Libertà di Benevento rigettava l’istanza di riesame proposta da M.S. contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal locale ufficio gip nell’ambito del procedimento penale a carico...