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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 21 ottobre 2015, n. 21396. In tema di fondo patrimoniale, anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per i bisogni della famiglia, a condizione che si dimostri che l’obbligazione è sorta per soddisfare tali bisogni, non essendo sufficiente che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge. Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia. La finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari – incluse le esigenze volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia – ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge, e non per esigenze da natura voluttuaria o caratterizzate da interesse meramente speculativi

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 21 ottobre 2015, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere Dott. ZOSO Liana Mariateresa – Consigliere Dott. MELONI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 24 febbraio 2015, n. 3738. Nei bisogni familiari sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3738   In fatto V.R., titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge L.M., terza non debitrice, hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163. In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali puo' avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale. Da quanto sopra consegue come non sia affatto decisiva l'omessa precisazione, nella motivazione della sentenza, che i crediti per i quali il Condominio stava esercitando l'azione esecutiva fossero relativi, non tanto (o non solo) agli oneri condominiali quanto alle spese legali sopportate per conseguirne il pagamento per via giudiziaria

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23163   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2014, n. 38694. Vi è la possibilità, a determinate condizioni, di sottoporre a sequestro e a successiva confisca i conti correnti che, pur non intestati direttamente al soggetto responsabile dell'evasione fiscale, sono comunque nella sua disponibilità in conseguenza della delega ad operare conferitagli da chi ne risulta formalmente titolare

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 settembre 2014, n. 38694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014, n. 18248. Se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l'esecuzione sul fondo patrimoniale è sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo. Ciò che rileva a fondare l'ordinaria assoggettabilità del bene, oggetto di fondo patrimoniale, ad espropriazione è l'intrinseca correlazione tra il credito azionato e la destinazione del primo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 agosto 2014, n. 18248 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 luglio 2014, n. 16498. Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 luglio 2014, n. 16498 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15886. Il fondo patrimoniale consiste nell'imposizione convenzionale, da parte di uno o di entrambi i coniugi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. Questo, nella sostanza, è ciò che dispone l'art. 167 c.c., dal quale si ricava che non tutti i beni possono far parte del fondo patrimoniale, bensì solo quelli esplicitamente previsti dalla disciplina sostanziale. La ratio della disposizione risiede sul fatto che si consente una specifica destinazione a determinati beni che servono per il soddisfacimento del bisogno della famiglia, affinché risulti circoscritto il perimetro entro il quale si può agire esecutivamente. Ne consegue che il creditore procedente che intenda esercitare un diritto di credito afferente a un rapporto giuridico estraneo alle esigenze della famiglia potrà agire solo su beni diversi da quelli che costituiscono il fondo patrimoniale, fatta salva la possibilità che lo stesso creditore dimostri che, di fatto, il debito è stato contratto per soddisfare precisi, specifici e circostanziati bisogni familiari. Spetta, comunque, ai coniugi dimostrare che l'obbligazione è sorta per finalità estranee alle esigenze della famiglia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 luglio 2014, n. 15886 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott....