Revocatoria sul fondo patrimoniale anche se non è stato annotato sull’atto di matrimonio
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Revocatoria sul fondo patrimoniale anche se non è stato annotato sull’atto di matrimonio

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6450. La massima estrapolata: È legittima l’azione revocatoria sul fondo patrimoniale costituito tra coniugi anche se non è stato annotato sull’atto di matrimonio. Questo in quanto l’azione revocatoria non ha tra i suoi fatti costitutivi la circostanza che l’atto sia opponibile ai creditori,...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21800
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 ottobre 2016, n. 21800

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’articolo 170 c.c., l’illegittimita’ dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 24 febbraio 2015, n. 3738. Nei bisogni familiari sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3738   In fatto V.R., titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge L.M., terza non debitrice, hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15886. Il fondo patrimoniale consiste nell'imposizione convenzionale, da parte di uno o di entrambi i coniugi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. Questo, nella sostanza, è ciò che dispone l'art. 167 c.c., dal quale si ricava che non tutti i beni possono far parte del fondo patrimoniale, bensì solo quelli esplicitamente previsti dalla disciplina sostanziale. La ratio della disposizione risiede sul fatto che si consente una specifica destinazione a determinati beni che servono per il soddisfacimento del bisogno della famiglia, affinché risulti circoscritto il perimetro entro il quale si può agire esecutivamente. Ne consegue che il creditore procedente che intenda esercitare un diritto di credito afferente a un rapporto giuridico estraneo alle esigenze della famiglia potrà agire solo su beni diversi da quelli che costituiscono il fondo patrimoniale, fatta salva la possibilità che lo stesso creditore dimostri che, di fatto, il debito è stato contratto per soddisfare precisi, specifici e circostanziati bisogni familiari. Spetta, comunque, ai coniugi dimostrare che l'obbligazione è sorta per finalità estranee alle esigenze della famiglia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 luglio 2014, n. 15886 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott....