Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 settembre 2015, n. 38380 Ritenuto in fatto 1. F.A. e C.G. hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Lucca che li ha condannati per il reato di cui all’art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all’omessa esposizione nel cantiere...
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 30899. Il custode giudiziario – per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l’integrità – risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 30899 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. BASSI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 luglio 2015, n. 28759. L’art. 6 del DPR n. 380/2001, nell’individuare gli interventi rientranti nella attività edilizia libera, al primo comma fa espressamente salvo il rispetto “delle norme antisismiche”, mentre per giurisprudenza costante, le disposizioni in materia antisismica di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa “comunque” interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 luglio 2015, n. 28759 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. SCARCELLA...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 14 luglio 2015, n. 3505. L’attività di restauro e risanamento edilizio, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c), del dpr. 380/2001, può comportare anche l’eliminazione di elementi estranei o deteriorati dall’organismo preesistente, e non può essere confusa con la ristrutturazione edilizia. La sentenza ha precisato che la ristrutturazione edilizia consiste nel rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e nell’alterazione della fisionomia originaria e della consistenza fisica dell’immobile
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 14 luglio 2015, n. 3505 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 6124/2013 RG, proposto dall’ing. Pa.Ci. ed altri (…); contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 luglio 2015, n. 27575. La realizzazione di una tettoia, tale essendo la struttura in questione, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che essendo parte integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art.44 DPR 380/01
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 luglio 2015, n. 27575 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 luglio 2015, n. 3366. L’annullamento in sede giurisdizionale del titolo ad aedificandum (seppur a seguito di D.I.A.) implica sia la illiceità delle opere edilizie realizzate in base ad esso, sia l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato, adottando, o riprendendo, i provvedimenti consequenziali. In tale contesto, sebbene non debba necessariamente procedersi alla demolizione delle opere realizzate (come prescrive l’art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001) e vi sia una gamma articolata di possibili soluzioni, l’extrema ratio dell’ordine di demolizione e di remissione in pristino non è sinonimo di illegittimità di procedervi ogni qual volta non sia possibile né sanare i vizi, né conservare il manufatto a cagione dell’insormontabile distonia, degli uni e dell’altro, con lo stato dei luoghi e con le prescrizioni di zona
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 luglio 2015, n. 3366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 4136/2015 RG, proposto dalla TR. s.r.l., corrente in Pescara, in persona del legale...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2980. La realizzazione di lavori abusivi tali da comportare utilizzabilità, a fini residenziali, di un volume inutilizzabile secondo i titoli edilizi rilasciati e, dunque, da imprimere a tutta la superficie utile una destinazione urbanistica differente da quella assentita, giustifica il procedimento di calcolo della sanzione pecuniaria basato sull’integrale volume della predetta superficie. In tal senso, invero, a norma dell’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, la sanzione va calcolata sulla parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire e quindi, nella descritta ipotesi, su tutta la superficie (nella specie costituita da un sottotetto)
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2980 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7764 del 2009, proposto da: La. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ch.Ca., presso il cui studio in...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 20846. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d) (modificato dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002), com’e’ noto, definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e la eliminazione, la modifica, l’inserimento di nuovi elementi o impianti. In tema di abuso edilizio, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, considerato in senso verticale ed orizzontale, cosi’ che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. La modifica di prospetti attiene alla facciata dell’edificio, per cui non va confusa e compresa nel concetto di sagoma, che indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l’edificio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 maggio 2015, n. 20846 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. PEZZELLA...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015, n. 2137. La finalità dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di annullamento del permesso di costruire, è quella di dettare una disciplina che tenga in adeguata considerazione, in ragione degli interessi implicati, la circostanza che l’intervento edilizio è stato realizzato in presenza di un titolo abilitativo che, solo successivamente, è stato dichiarato illegittimo. L’amministrazione deve, pertanto, valutare, con specifica motivazione, in ragione soprattutto di eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto e della effettiva situazione contenutistica del vincolo, se sia possibile convalidare l’atto annullato. In altri termini, l’annullamento del permesso di costruire non comporta affatto per il Comune l’obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato sulla base del titolo annullato, ma è circoscritto al divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi (formali o sostanziali che siano) che detto titolo avevano connotato
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 aprile 2015, n. 2137 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2014, proposto da: Pe. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa.Mo.,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953. ha La tipologia di attività edilizia, introdotte dal c.d. decreto "Sblocca Italia", rientra nella ristrutturazione edilizia e non realizzabile mediante semplice denuncia di inizio attività (oggi, SCIA), atteso il mutamento di destinazione d'uso (da qualificarsi come "rilevante" ai sensi del nuovo art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge di conversione del predetto decreto, ossia dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), che l'intervento è finalizzato ad attuare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...