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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17198. In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. La percezione visiva concorre quindi in maniera determinante all’attribuzione, da parte del pubblico dei lettori, di un significato diffamatorio alla pubblicazione a mezzo stampa. Questo carattere determinante dell’aspetto visivo è viepiù accentuato quando l’articolo è pubblicato su un quotidiano ad ampia diffusione rispetto al quale i lettori appartengono ad un pubblico notevolmente indifferenziato, e comunque non specialistico; trattasi di pubblico più incline ad una lettura poco approfondita, ed anche frettolosa, che può risolversi nella sola attenzione rivolta, sfogliando il giornale, ai titoli ed alle fotografie. Ne consegue la rilevanza dell’impaginazione; e, nel contesto dell’impaginazione, la rilevanza delle fotografie e dell’accostamento al contenuto scritto di immagini, titoli e sottotitoli

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17198 Svolgimento del processo 1.- Il Dott. P.G. citò in giudizio risarcitorio la società editrice del quotidiano “Corriere della Sera” (R.C.S. Quotidiani S.p.A.) e il direttore responsabile (F.S. ), nonché i giornalisti Fu.Ma. e I.M. , per sentirli dichiarare responsabili di diffamazione in relazione...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7715. In tema di diritto di critica, ai fini della applicazione dell’esimente, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. Ne consegue che risponde di diffamazione il giornalista che nel suo articolo, in commento ad una vignetta, attribuisce all’autore della stessa una frase che non è assolutamente desumibile dalle caratteristiche grafiche della vignetta

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 19 febbraio 2015, n. 7715 Ritenuto in fatto   1. Con sentenza in data 21 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Roma, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal locale tribunale, ha riconosciuto C.G. e P.A. responsabili rispettivamente dei delitti di diffamazione a mezzo stampa e...

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità
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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3592. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 febbraio 2015, n. 6785. La diffamazione tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 febbraio 2015, n. 6785 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di E.M. per il reato di diffamazione commesso ai danni di P.P. mediante il caricamento in internet in condivisione con gli altri utenti della rete di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2087. In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiale all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 2087 Ritenuto in fatto C.U. , F.G. e F.L. , rispettivamente moglie e figlie dell’avv. F.F. , citarono in giudizio la Poligrafici Editoriale s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di pubblicare su alcuni quotidiani a diffusione nazionale il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170. In tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell'interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva. L'accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell'espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, il giudice d'appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi, anche nel particolare caso in cui risultano diffuse notizie concernenti le vicende giudiziarie di chi sia sottoposto ad indagini penali. Passa, dunque, in rassegna, uno ad uno, gli articoli in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all'esercizio del diritto di cronaca. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170 Svolgimento del processo P.A. citò per danni da diffamazione La Provincia spa Editoriale editrice del quotidiano (omissis) , il direttore del giornale D.L. ed i giornalisti C. , Fo. , G. e Pi. , per alcuni articoli apparsi su quel giornale e ritenuti...