Consiglio di Stato sezione IV sentenza 26 febbraio 2015, n. 971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2011, proposto da: Gi.Fr.Bi.Mo., rappresentato e difeso dall’avv. Da.Ga., con domicilio eletto presso Da.Ga. in...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 dicembre 2014, n. 6449. L’utilizzo della disdetta di stampo civilistico da parte della pubblica amministrazione nell’ambito dei rapporti concessori è ammesso, laddove segnatamente si afferma – tra l’altro – che l’atto di disdetta di un rapporto di concessione è un atto paritetico e non provvedimentale in quanto la struttura, la funzione e gli effetti della clausola di disdetta afferente ad una convenzione costitutiva della concessione, volta ad evitare la rinnovazione tacita del rapporto, corrispondono, senza apprezzabili differenze morfologiche, alla fisionomia tipica delle clausole dei comuni contratti di durata, non presentando, quindi, l’atto di disdetta, alcun tratto tipico dei provvedimenti amministrativi. Infatti, la comunicazione della volontà di non proseguire il rapporto non è affatto caratterizzata dalla valutazione necessaria dell’interesse pubblico, ben potendo essere determinata, in concreto, da altre ragioni, non rappresentando, quindi, l’interesse pubblico il presupposto della disdetta, ma, semplicemente, uno dei motivi, della determinazione assunta dal concedente. La disdetta è riferita alla normale scadenza del rapporto, allo scopo di impedire la rinnovazione tacita del servizio svolto dal precedente gestore, inserendosi nel fisiologico sviluppo paritetico del rapporto, indipendentemente dalle ragioni addotte dall’amministrazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 31 dicembre 2014, n. 6449 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2013, proposto da: SA.BA. S.N.C. DI CO.MA., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2014, n. 15598. Ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c. il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo; in particolare, poiché per lido del mare si intende quella porzione di riva che si trova a contatto diretto con le acque del mare e che da esso viene coperta in occasione delle mareggiate ordinarie, è evidente l'impossibilità di ogni altro uso che non sia quello marittimo. Lo stesso deve dirsi per quella parte di spiaggia costituita da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie; diverso ragionamento può farsi soltanto per la parte di spiaggia costituita dall'arenile, e cioè, per quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che può, comunque, restare idoneo, anche solo potenzialmente, agli usi pubblici del mare. Nella specie, pertanto, discutendosi del lido del mare e della parte di spiaggia soggetta alle mareggiate straordinarie, la demanialità è indipendente dal concreto accertamento della funzione pubblica svolta.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 luglio 2014, n. 15598 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9 agosto 2002, rigettava la domanda con cui M.L. , convenendo in giudizio il Ministero dell’economia e...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 novembre 2013, n. 5532. In tema di concessione dei beni demaniali e servizi pubblici locali
La massima 1. La previsione dell’apprestamento di opere da parte del concessionario di un’area demaniale marittima non è sufficiente a far individuare, come parte “a cui favore” si instaura il rapporto, il Comune che indice il bando per il rilascio della concessione. Le opere in questione, e la relativa convenzione, hanno per oggetto comunque e...
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