Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13515 Svolgimento del processo 1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Be.Pa. conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Bologna il sig. B.I. , chiedendo il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 23 febbraio...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611. Per rifiutare la delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per vizio di mente di uno dei coniugi, è necessario che la convivenza si sia protratta per almeno tre anni. Soltanto in questa ipotesi, infatti, può trovare accoglienza, in difesa dell’«ordine pubblico», la tutela del cosiddetto «matrimonio-rapporto», rispetto alla validità dell’«atto»
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 aprile 2015, n. 6611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7917. La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7917 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942. Non può essere delibata, per contrarietà all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tutte le volte che la convivenza "come coniugi" si sia protratta per almeno tre anni. Tale ostacolo alla delibazione costituisce materia di eccezione in senso stretto, dunque non è rilevabile d'ufficio allorché la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi, tanto più che i caratteri stessi della convivenza ostativa alla delibazione sono tali da assegnare un ruolo prevalente alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942 Svolgimento del processo I sig.ri R. G. e F. C. chiesero alla Corte d’appello di Napoli, con ricorso congiunto del 23 settembre 2011, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza 30 settembre 2009 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790. Il giudice italiano, investito della domanda di riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario dovuta a riserva mentale su uno dei bona matrimoni nella specie, il bonum prolis da un lato è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione dell'attività istruttoria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495. La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Peraltro la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un’eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla «consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti»
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494. La convivenza coniugale avente carattere effettivo, costituendo elemento costitutivo del rapporto matrimoniale così come delineato dalla Costituzione (art. 2, 3, 29, 30), dalla CEDU (artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) costituisce una condizione giuridica ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in ordine a qualsiasi vizio genetico del matrimonio. La dedotta esistenza di un'incapacità psichica preesistente al matrimonio e continuativamente protrattasi per tutta la durata del rapporto non riveste alcuna incidenza rispetto all'ostacolo costituito dalla convivenza effettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha respinto la domanda di riconoscimento dell’efficacia della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto da D.P. ed M.E. , per immaturità psicologica ed impotentia coeundi del marito. Alla domanda...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26213. Poiché dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt. 796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere, discende la necessità dell'accertamento che l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimoni (con seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 dicembre 2014, n. 26213 Svolgimenti del processo Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 5 novembre 1993, omologava la separazione consensuale di L.S. e M.F., coniugi uniti da matrimonio concordatario, con la attribuzione alla seconda di un assegno mensile di lire 650.000=. Successivamente la Corte di appello...