Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 novembre 2015, n. 5299 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2012, proposto da: La. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 novembre 2015, n. 5091. Nelle gare per l’affidamento in concessione di servizi non vi è una preclusione contro l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, istituto, invece, che ha efficacia generale ed è ammesso, senza sbarramenti rilevanti, per ogni tipo di requisito tecnico, professionale o finanziario. L’avvalimento serve infatti a garantire la massima partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, consentendo ai concorrenti, che siano privi di quelli richiesti dal bando, di parteciparvi ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, così agevolando l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e, quindi, la concorrenza fra le imprese. L’affidamento delle concessioni, conformemente alla giurisprudenza europea e nazionale, deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e dei principi generali sui contratti ad evidenza pubblica, all’uopo distinguendo tra principi e disposizioni. Si devono allora intendere riconducibili ai primi (e quindi estensibili anche alle concessioni di servizi) tutte quelle norme che, pur configurandosi a guisa di disposizioni legislative specifiche, rappresentino la declinazione dei principi generali della materia e trovino la propria ratio immediata nei medesimi principi: siffatte norme sono, dunque, esse stesse come principi generali della materia. In particolare, l’art. 30 sottrae sì dette concessioni alle disposizioni sugli appalti, ma le assoggetta comunque, in coerenza con il precedente art. 27 (principi relativi ai contratti esclusi), al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Inoltre, l’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 impone alle procedure inerenti alle concessioni de quibus di rispettare i principi, tra l’altro, di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, con le modalità indicate nello stesso decreto n. 163/2006. Sicché il citato art. 30 s’inserisce nell’ottica della progressiva assimilazione delle concessioni stesse agli appalti, nel senso di renderne omogenee le regole di scelta del contraente. Così l’asserito intuitus personae, che a suo dire connoterebbe il regime delle concessioni di servizi, al più è divenuto un concetto se non contrario, certo recessivo secondo le norme UE, nella misura in cui anche l’affidamento in concessione, pur non tollerando la sussunzione in blocco di tutto il Codice degli appalti pubblici, dev’esser preceduto dall’applicazione rigorosa, tra gli altri, dei principi di pubblicità, concorsualità e tutela della concorrenza. Se, dunque, l’avvalimento è predicato quale strumento anche per aumentare la libera concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche (ossia, della messa a disposizione delle utilità collettive nei confronti delle imprese del settore) poiché consente all’impresa ausiliata d’utilizzare tutti i requisiti di capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, allora è anch’esso modo con cui in concreto si attua un principio indefettibile tra le regole di detto mercato
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 novembre 2015, n. 5091 N. 05091/2015REG.PROV.COLL. N. 04107/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 4107/2015 RG, proposto dalla De. s.s.d.r.l., corrente in Casoria (NA), in persona del legale rappresentante...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982. È irricevibile il ricorso contro l’aggiudicazione definitiva di una gara, notificato dopo 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. La sentenza ha precisato che non si può applicare l’art. 79 del d.lgs. 163/2006 che prevede un ulteriore termine di 10 giorni, perché questo nuovo termine riguarda l’accesso alla documentazione previsto dall’art. 79, comma 5 quater del d.lgs. 163/2006
Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 ottobre 2015, n. 4982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2015, proposto da: Lo. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Sa.Ug., Ma.Pa., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 9 del 2 novembre 2015. A) L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, comma 2, d.P.R. cit.; A) non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6 di A.P. del 2015, proposto da: Mattioda Pierino & Figli S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I., Sogeco s.r.l. in proprio e quale mandante del...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 ottobre 2015, n. 4971. Il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell’apposizione della formalità di cui si tratta in calce al relativo documento. Nell’ambito delle gare pubbliche per “sottoscrizione dell’offerta” deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto. Questo adempimento, inoltre, soddisfa anche l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta che è perseguita dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit. , valore la cui lesione integra una delle cause di esclusione operanti anche nel vigente regime di tassatività delle circostanze escludenti.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 ottobre 2015, n. 4971 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9191 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla El. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Ba., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860. È legittimo il contratto di avvalimento sottoposto alla condizione risolutiva che esso acquista efficacia soltanto nel caso che la società vinca la gara. La sentenza ha anche precisato che una condizione soltanto “potestativa” (che dipende dall’esclusiva volontà del soggetto che pone la condizione, ad es.: “se vorrà”) è nulla, ai sensi dell’art. 1355 del Codice civile
Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 ottobre 2015, n. 4860 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2015, proposto proposto dalla s.r.l. La., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711. I procuratori “ad negotia” che hanno ampi poteri decisionali devono avere il requisito della moralità professionale. La sentenza ha poi precisato che, se il bando di gara non prevede questa dichiarazione a pena di esclusione, quest’ultima può essere disposta soltanto se “sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2015, n. 4711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4693 del 2015, proposto da: Co. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Al.Bi., con domicilio eletto presso Ma.Se....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4703. Vizia il contratto di avvalimento ed il conseguente impegno verso la stazione appaltante, la limitazione della responsabilità del Consorzio in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, qualora ricondotta ai soli requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata. Tale limitazione si pone, invero, in diretto contrasto con quanto prevede l’art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, che postula una piena responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione al tutte le prestazioni contrattuali (restando il riparto di responsabilità questione interna relativa ai rapporti contrattuali tra le parti)
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 13 ottobre 2015, n. 4703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2015, proposto da: Al. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 ottobre 2015, n. 4684. L’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere
Consiglio di Stato sezione V sentenza 9 ottobre 2015, n. 4684 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 699 del 2015, proposto da: LO. S.R.L., in persona del legale rappresentante in...