Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5094 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253. Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che, per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, il requisito della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria
Suprema Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 6 febbraio 2015, n. 2253 SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) SOC. coop. (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841. Sussiste sempre l'interesse ad agire per ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro tutte le volte in cui a fronte di un credito liquido ed esigibile il creditore non disponga di un titolo esecutivo. Tale regola vale a prescindere dall'atteggiamento antagonistico o meno del debitore
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 19308. In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta' e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra' effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche' la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 19308 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 giugno 2014, n. 12947. Il curatore non è obbligato a munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio per promuovere il procedimento di estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 giugno 2014, n. 12947 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. NAZZICONE...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4295. La liquidazione del compenso del curatore fallimentare (ovvero del commissario giudiziale ndr) deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'articolo 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2955. In merito ad un’azione di responsabilità extracontrattuale in danno di un curatore fallimentare per aver compiuto, sul conto intestato alla curatela, varie irregolarità in concorso con funzionari infedeli della banca, quali pagamenti in favore di persone non legittimate, prelievi eseguiti da persone non legittimate, operazioni di giroconto su altri libretti non intestati alla procedura, pagamento di assegni circolari non trasferibili in favore di soggetti diversi dall’ordinatario
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2014, n. 2955 Svolgimento del processo 1. Il 15 maggio 1998 i signori A.G. ed E. citarono l’avv. P.E. e il Banco di Napoli davanti al Tribunale di Napoli. Esposero che il 30 aprile 1980 il medesimo tribunale aveva dichiarato il fallimento della s.n.c. FR.AM. e...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 ottobre 2013 n. 22925. In tema di class action che non si può ritenere che nel sistema fallimentare il curatore sia titolare di un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 ottobre 2013 n. 22925[1] La funzione del curatore sia diretta a conservare il patrimonio del debitore, garanzia del diritto del creditore, attraverso l’esercizio delle così dette azioni di massa, dirette ad ottenere, nell’interesse del creditore, la ricostituzione del patrimonio predetto, come avviene per...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 luglio 2013 n. 16727. Nelle procedure concorsuali le notifiche effettuate da Equitalia devono essere eseguite necessariamente nei confronti del curatore e del contribuente
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 luglio 2013 n. 16727[1] [1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/07/equitalia-obbligo-di-notifica-al-curatore-e-al-contribuente.html Archivio sentenze ordinanze sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/ sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/ Studio legale D’Isa @AvvRenatoDIsa renatodisa.com