Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 marzo 2017, n. 1190
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 marzo 2017, n. 1190

I provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, e che gli atti di conferimento di Uffici direttivi non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, tuttavia ciò è vero purché da...

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 novembre 2016, n. 4896
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 novembre 2016, n. 4896

In sede di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore da ritenersi “scusabile” secondo una valutazione complessiva dell’intera vicenda. In applicazione di questa regola giurisprudenziale...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1823. Non è ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale – non venendo in questione i limiti esterni della giurisdizione ma solo il modo in cui questa è stata in concreto esercitata – nel fatto che il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza originariamente instaurato per denunciare la mancata esecuzione di una sentenza di annullamento della deliberazione di conferimento di un incarico giudiziario direttivo da parte del Consiglio superiore della Magistratura, abbia accolto un ricorso per motivi aggiunti proposto dall'interessato per far accertare che una nuova deliberazione, successivamente adottata dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura, è elusiva dell'anzidetto giudicato. Neppure sono ravvisabili eccessi di potere giurisdizionale – vertendosi sempre solo sul modo in cui la giurisdizione è stata in concreto esercitata – nel fatto che, nel suindicato giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non abbia individuato elementi significativi di novità nella rinnovata deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, riscontrando perciò in essa gli estremi dell'elusione del giudicato di annullamento della deliberazione precedente, e che abbia esercitato i conseguenti poteri sostitutivi, mediante designazione di un commissario ad acta (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 17, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195), nonostante uno dei candidati concorrenti all'incarico direttivo fosse prossimo al pensionamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 2 febbraio 2015, n. 1823 Ritenuto in fatto Il 16 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata in grado d’appello dal Consiglio di Stato, annullò la deliberazione con cui il Consiglio superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come Csm) in data 11...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2015, n. 470. Poiché la responsabilità disciplinare del magistrato può sussistere soltanto per la parte che è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative, e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo, è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte, hanno inciso, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il compimento degli atti ritardati in modo da connotare di ragionevolezza il ritardo. Altri dati fattuali rilevanti, da accertare, sono il raffronto tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati nei termini di legge nel triennio considerato, specificando anche la tipologia e la complessità o meno degli stessi, e l’effettivo numero di essi, stante il notevole divario indicato dalla difesa – 499 provvedimenti – e quello affermato nella sentenza impugnata – 199 – e la conseguente percentuale del ritardo – 70%, secondo quest'ultima – che costituisce indice della sua gravità, e che la Sezione Disciplinare ha escluso come dipendente dalla disorganizzazione dell’ufficio proprio sulla base dell’esiguo numero dei provvedimenti annualmente depositati e delle udienze tenute dal magistrato A. – nonché il numero di quelli mediamente prodotti dagli altri magistrati delle sezioni nel medesimo periodo e a parità di condizioni

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 14 gennaio 2015, n. 470 Svolgimento del processo A.C. , consigliere della Corte di appello di Torino, era stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 – “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità...