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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 maggio 2015, n. 8904. La qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato d.lgs. — spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso. In tale prospettiva è stato escluso che possa qualificarsi “consumatore” la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l’esercizio di tale attività. Ciò in quanto, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” (con la conseguenza la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività), bensì, secondo la lettera della legge (cfr. art. 12 preleggi, comma 1 prima parte), lo scopo (pbiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 maggio 2015, n. 8904 Svolgimento del processo La s.p.a. C.T.Q. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena in data 23 aprile 2014 che – decidendo unicamente sulla competenza – ha rigettato l’appello dell’odierna ricorrente, confermando l’ordinanza del Giudice di pace di Poggibonsi dichiarativa...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391. Qualora il rapporto fra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l’espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia stato posto direttamente a carico dell’utente e non del Servizio Sanitario Nazionale ed anzi con l’espressa esclusione dell’operatività delle procedure del S.S.N., come nel caso – di cui alla fattispecie – di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all’utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonché di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervenuto fra l’utente e la struttura del S.S.N., salvo per una parte minore che rappresenti il costo aziendale normalmente a carico del S.S.N., trova applicazione alla controversia di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione della prestazione, introdotta dall’utente contro la struttura, l’art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. . n. 206 del 2005, in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella specie, un’Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell’utente come “professionista”

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27391 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – est. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 maggio 2014, n. 11128. Nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge n. 69 del 2009, ove l'opponente a decreto ingiuntivo abbia sollevato un'eccezione di incompetenza inderogabile, in ragione del foro del consumatore, soltanto all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione di incompetenza deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 38; in mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l'esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di quest'ultima, giacché detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 maggio 2014, n. 11128 Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso per regolamento di competenza notificato il 6 giugno 2013 G.C. , titolare dell’ambulatorio odontoiatrico Hospitadella, sito in (omissis) , ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2014, n. 6784. La clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  21 marzo 2014, n. 6784 Svolgimento del processo 1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. “Con preliminare datato 271712001, la Degran s.p.a., prometteva di vendere ad A.R. un immobile sito in (omissis) per la somma di L. 265.000.000… con espressa esclusione della garanzia per...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 marzo 2014, n. 5703. Il foro del consumatore deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello di cui può avvalersi l’avvocato che agisca nei confronti del proprio cliente al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali. Questo perché la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore è una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 marzo 2014, n. 5703 Ritenuto in fatto Con citazione notificata il 21 ottobre 2011 U.D.A. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli con il quale, a istanza dell’avvocato P.P., gli era stato intimato il pagamento della somma di curo 25.959,11, oltre interessi e...

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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 marzo 2014, n. 5452. Accolto il ricorso ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 in danno di una società, per aver ricevuto continue telefonate, con le quali venivano offerte loro tariffe vantaggiose

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  10 marzo 2014, n. 5452 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. Con ricorso ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 P.P. , nella qualità di socio accomandatario della Morelli Assicurazioni s.a.s. di Morelli Maria Teresa e Pannitteri Paolo e C., proponeva dinanzi al Tribunale di Ferrara...