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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258. Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza rilasciata dal predetto creditore all'atto del pagamento, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella sua stessa posizione, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21258   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

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