Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 6 marzo 2014, n. 5297 Fatto e diritto 1. Con sentenza del 6.7.2011, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda delle sorelle C. volta all’accertamento del loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del condominio di via (omissis)...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4569. L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c., comma 2. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, fonte che e' costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 febbraio 2014, n. 4569 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 3803 del 18 febbraio 2014. In tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non e’ recata dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c., che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensi’ dal primo comma dello stesso articolo 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza n. 3803 del 18 febbraio 2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (UG) e (AS), proprietari di un fabbricato sito in (OMISSIS), con atto di citazione del giugno 2002, convocavano in giudizio davanti al Tribunale di Torino la (IE) srl e il Condominio di corso (X) ed alcuni condomini ed esponevano che...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4741. Le norme sulle distante sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distante che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 febbraio 2014, n. 4741 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 17.3.92 i coniugi D.A.P. e G.R. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, V.F. , deducendo che la stessa ha realizzato un manufatto illegittimo per violazione delle norme urbanistiche e sismiche, nonché...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2014, n. 4936. Ove il giudice constati il rispetto dei limiti tutti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera – eventualmente una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino – quantunque realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2014, n. 4936 Svolgimento del processo B.G. , dante causa della ricorrente, proprietario di un immobile a piano terra sito in (omissis) , chiedeva all’assemblea del 27.1.1990 del condominio in cui era ricompreso il cespite di sua esclusiva proprietà, di essere autorizzato a realizzare sulla parete...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4366. L'amministratore puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio – raccordandola con il principio dell'attribuzione in capo all'assemblea di condominio del potere gestorio, ha affermato che l'amministratore di condominio puo' anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole, anche senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovra', in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilita' dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 febbraio 2014, n. 4366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 febbraio 2014, n. 3636. Ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini – attinenti alle parti comuni -, l’amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all’interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell’ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 febbraio 2014, n. 3636 Fatto e diritto RILEVATO: che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore: “1 – S.A. e T.D. convennero innanzi al Giudice di Pace di Napoli D.F.F. , proprietario come le attrici, di un appartamento sito nel Condominio in...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3094. In tema di condominio, ove il giudice constati, con riguardo alla cosa comune, il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 cod. civ. e della struttura dell’edificio condominiale, deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza l’esatta osservanza delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprieta’ contigue. Infatti, le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocita’ i rapporti fra proprieta’ individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purche’ siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioe’ quando l’applicazione di quest’ultime non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilita’ della disciplina generale sulla proprieta’, quando i diritti o le facolta’ da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall’articolo 1102 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 febbraio 2014, n. 3094 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3221. La natura di delibera di modifica dei millesimi, la delibera comunque non doveva essere approvata all’unanimità, ma a semplice maggioranza perché nel condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che la revisione delle tabelle (ancorché di origine contrattuale) non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini (come infondatamente sostiene il ricorrente a pagina 13 del ricorso, richiamando la sua iniziale citazione), essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 febbraio 2014, n. 3221 Svolgimento del processo Con citazione in data 1/2/2001 l’avv. B.O. , in proprio e quale condomino, conveniva in giudizio il Condominio di via (omissis) e impugnava la delibera condominale assunta in data 18/12/2000 deducendone (per quanto interessa in relazione ai motivi del ricorso)...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1947. La presunzione legale di condominialita’ stabilita per i beni elencati nell’articolo 1117 cod. civ., la cui elencazione non e’ tassativa, deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il proprietario che ne rivendichi la proprieta’ esclusiva ha l’onere di dare la prova di tale diritto. A tal fine, e’ necessario un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono utilizzabili i dati catastali, utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2014, n. 1947 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott....