Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2014, n. 9522 Considerato in fatto Con atto di citazione del giugno 2002 F.C. , C.G. , G.G. e Fe.An. convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia D.M.A. , R.T. e M.S. al fine di sentir dichiarare il divieto assoluto di parcheggio di...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 15956. Scatta la multa prevista dall'art. 674 c.p. nei confronti del condomino che, incurante delle lamentele dell'inquilino, continua ad innaffiare i fiori gettando acqua nel terrazzo sottostante
suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2014, n. 15956 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. GENTILE Mario – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 aprile 2014 n. 15906. È legittima la misura cautelare che impone allo stalker di allontanarsi dall'edificio in cui vive la vittima anche quando tale edificio coincide con il condominio dove lo stesso stalker abita assieme alla propria famiglia, in quanto è irrilevante che la misura cautelare influisca negativamente sull'esercizio del diritto alla genitorialità
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 aprile 2014, n. 15906
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 aprile 2014, n. 8727. In tema di impianto centralizzato e litisonsorzio necessario processuale nei confronti del condomino dissenziente, sig.ra Ta.Ge. , che aveva impugnato la delibera assembleare, partecipato al giudizio di primo grado e non aveva appellato nel grado successivo. All'integrazione la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere d'ufficio. Se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudici di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 aprile 2014, n. 8727 Svolgimento del processo 1. In data 8 marzo 2000 i signori T.A. e N.M. adivano separatamente il Tribunale di Trani per l’annullamento della delibera del 4 febbraio 2000 con la quale l’assemblea del “supercondominio” di via (omissis) aveva revocato l’esenzione dalle spese e...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 aprile 2014 n. 16209. L'amministratore di condominio non è condannabile per appropriazione indebita se i presunti ammanchi sono di entità trascurabile e riguardano voci contestate
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 aprile 2014 n. 16209
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 marzo 2014, n. 6877. Tenuto conto della natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (articolo 2643 c.c., n. 2), disciplina cui l'articolo 1026 c.c., fa riferimento in materia di diritto di abitazione. Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti dall'usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, ne ha dedotto che l'usufruttuario e' obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali. E, dunque, e' l'usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa (nella specie, l'unita' immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'articolo 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre e' il nudo proprietario, ex articolo 1005 c.c., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, cosi', una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario ed al nudo proprietario
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 marzo 2014, n. 7516. La legittimazione ad agire per l'accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edificio di nuova costruzione ai sensi dell'art. 41 "sexies" della legge 17-8-1942 n. 1150 spetta soltanto ai singoli condomini delle varie unità immobiliari dello stabile in base ai rispettivi titoli di acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei predetti compratori
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 marzo 2014, n. 7516 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi C.O. e D.G. nonché i coniugi V.E. e B.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto A.G. , titolare dell’omonima impresa edilizia, dalla quale avevano acquistato due appartamenti in via (omissis)...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2014, n. 6436. L'opposizione del condomino al D.I. ex articolo 63 disp. att. c.c. non puo' mai estendersi a questioni relative alla annullabilita' o nullita' della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovra' impugnata separatamente ex articolo 1137 c.c..
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 marzo 2014, n. 6436 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 12939. Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 12939 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv.,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2014, n. 6178. Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 17 marzo 2014, n. 6178 Ritenuto in fatto Con atto di citazione del 21.02.2001, D.V.A. conveniva in giudizio D.V.B. deducendo di essere proprietaria di una fabbricato sito in (omissis), al quale si accedeva attraverso un cortile in comproprietà con la convenuta ed altri soggetti proprietari di altre porzioni...