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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 agosto 2015, n. 3952. È legittima la decadenza dal concorso dell’unico candidato che non si è presentato a sostenere le prove scritte. Nel caso di specie la clausola del bando che prevedeva questa decadenza non è stata tempestivamente impugnata dall’interessato, e che essa in ogni caso garantiva la par condicio tra i concorrenti, e non poteva perciò essere disapplicata o derogata

Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 agosto 2015, n. 3952 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2006, proposto da: Na.Si., rappresentato e difeso dall’avv. Si.Na., con domicilio eletto presso Sa. in...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1615. Nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2014, proposto dal dottor R.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287. L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, essendo siffatta natura esplicitamente esclusa dall'art. 8 d. lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto, negli stessi termini, dall'art. 4 d. lgs. n. 81 del 2000, i quali prevedono che l'utilizzazione dei lavoratori in questione "non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro". Trattasi viceversa di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento), avente, oltre alla matrice essenzialmente assistenziale sopra evidenziata, una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso. In coerenza con la natura del rapporto in esame, deve pertanto escludersi che, ove le prestazioni siano rese dal lavoratore in difformità da quelle previste dal programma originario e comunque in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, possa trovare applicazione, a parte il diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., già riconosciuto al lavoratore, la invocata tutela della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di derogare alla necessità del concorso pubblico richiamato dall'art. 97 Cost., per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d'obbligo.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte da R.M. , lavoratore socialmente utile, nei confronti del Comune di Olevano Romano, condannando...