Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 agosto 2015, n. 3952 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2006, proposto da: Na.Si., rappresentato e difeso dall’avv. Si.Na., con domicilio eletto presso Sa. in...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1615. Nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente
Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2014, proposto dal dottor R.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 40. La Commissione di un concorso pubblico nella fase relativa all'adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati deve operare come collegio perfetto, in quanto tale attività non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria o vincolata dell'organo. La Commissione, pertanto, necessita dell'apporto partecipativo e contestuale di tutti i suoi componenti e la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la deliberazione invalida, né tale assenza può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ia., Ma.Ba. e Ni.Pa.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 novembre 2014, n. 5769. Nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, una volta esaurita la selezione concorsuale prodromica all'assunzione, attraverso l'approvazione della graduatoria finale, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa dell'Amministrazione, subentrando in sua vece una fase in cui i comportamenti di quest'ultima sono riconducibili al potere privatistico di datrice di lavoro, da valutarsi conseguentemente alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni, tra i quali i canoni generali della correttezza e della buona fede
Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 novembre 2014, n. 5769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6346 del 2014, proposto dalla sig.ra DO.AL., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma.Le., con domicilio eletto presso il...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287. L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, essendo siffatta natura esplicitamente esclusa dall'art. 8 d. lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto, negli stessi termini, dall'art. 4 d. lgs. n. 81 del 2000, i quali prevedono che l'utilizzazione dei lavoratori in questione "non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro". Trattasi viceversa di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento), avente, oltre alla matrice essenzialmente assistenziale sopra evidenziata, una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso. In coerenza con la natura del rapporto in esame, deve pertanto escludersi che, ove le prestazioni siano rese dal lavoratore in difformità da quelle previste dal programma originario e comunque in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, possa trovare applicazione, a parte il diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., già riconosciuto al lavoratore, la invocata tutela della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di derogare alla necessità del concorso pubblico richiamato dall'art. 97 Cost., per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d'obbligo.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22287 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha parzialmente accolto le domande proposte da R.M. , lavoratore socialmente utile, nei confronti del Comune di Olevano Romano, condannando...
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