Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....
Tag: colpa medica
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 3 febbraio 2016, n. 4468. Le linee guida per le pratiche terapeutiche costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione IV SENTENZA 3 febbraio 2016, n. 4468 est. dott. Claudio D’Isa Ritenuto in fatto S.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale in ordine al delitto di lesioni colpose....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 gennaio 2016, n. 768. a) i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; b) ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, fermo restando che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III Sentenza 19 gennaio 2016, n. 768 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Presidente – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25605. In caso di responsabilità medica per un intervento eseguito da un medico specialista presso una casa di cura, quest’ultima risponde dei danni patiti dal paziente sia per inadempimento proprio ex art. 1218 c.c., sia per fatto del proprio dipendente incorso in responsabilità professionale, in modo tale che, in mancanza di prova sul riparto delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quello dell’equivalenza oltre a quello della solidarietà passiva ex lege.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 dicembre 2015, n. 25605 I fatti Nell’agosto del 2000 B.G. convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza la Casa di cura S. Lucia e il sanitario C.B. , esponendo: – di essersi recata presso il predetto nosocomio in quanto affetta da cataratta all’occhio destre; – di essere stata...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767. Ammissibile l’azione del minore, volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione. Tesi, che del resto neppure collide con la teoria della causalità, posto che è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spazio-temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell’effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute ( cfr. art.41 cod. pen.). Qui la particolarità risiederebbe nel fatto che il medico sia, in ipotesi, l’autore mediato del danno, per aver privato la madre di una facoltà riconosciutale dalla legge, tramite una condotta omissiva che si ponga in rapporto diretto di causalità con la nascita indesiderata; e la soluzione verrebbe, in tal modo, ad essere identica alla diversa ipotesi della responsabilità del medico verso il nato disabile per omessa comunicazione ai genitori della pericolosità di un farmaco somministrato per stimolare l’attività riproduttiva, o di una malattia della gestante suscettibile di ripercuotersi sulla salute del feto.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 22 dicembre 2015, n. 25767 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1997 i sigg. E.F. e M.B. convenivano dinanzi al Tribunale di Lucca il prof. A.V., primario di ginecologia presso l’ospedale San F.D.P., nonché la direzione generale dell’Azienda Usi n. 2 ed il...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 novembre 2015, n. 45527. Il medico che si era attenuto alla diagnosi già formulata nella struttura ospedaliera, poi rivelatasi erronea e con il conseguente decesso del paziente, viene assolto in primo grado e condannato in appello. La Cassazione annulla, in quanto, ai sensi del decreto Balduzzi, il giudice di appello doveva ben motivare, rispetto a quanto stabilito da quello di prime cure, perché la colpa non poteva definirsi come lieve, e come tale penalmente irrilevante: valutazione ora rimessa al giudice di rinvio
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 16 novembre 2015, n. 45527 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2015, n. 24220 . In tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti. In caso di omessa informazione, il medico è responsabile per la lesione del diritto all’autodeterminazione della paziente, a prescindere dalla prova che quest’ultima avrebbe rifiutato di sottoporsi agli esami diagnostici se adeguatamente informata
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2015, n. 24220 Svolgimento del processo 1.- I coniugi S.L. e C.M. citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova il dottor P.M. , ginecologo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, che assumevano essere loro derivati per la mancata informazione circa le indagini prenatali da...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2015, n. 44928. Il medico in servizio di reperibilità, chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza, non può sindacare “a distanza” la valutazione del sanitario e sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L’ urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formati, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’alt. 328, comma 1 cod. pen, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell’intervento del medico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sentenza 19 novembre 2015, n. 44928 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano – Presidente – Angelo Costanzo Angelo Capozzi Ersilia Calvanese – Relatore – Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 ottobre 2015, n. 40708. Il medico che assuma di aver rispettato le regole di diligenza e i protocolli ufficiali deve allegare le linee guida alle quali egli ha conformato la propria condotta, al fine della verifica della loro correttezza e scientificità
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 ottobre 2015, n. 40708 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 giugno 2015, n. 26565. Non sussiste responsabilità medica per negligenza, imprudenza o imperizia nel caso in cui il decesso del paziente sia avvenuto per cause non diagnosticabili nella fase di ospedalizzazione e scoperte solo nella successiva fase dell’autopsia. Lo ha affermato la Cassazione accogliendo il ricorso di un medico che era stato prosciolto dal Gup con la formula di proscioglimento del fatto non costituisce reato, avendo il giudice considerato la sussistenza di una colpa lieve. Per la Corte il primario non può avere nessuna colpa, nemmeno lieve, dal momento che aveva agito correttamente senza alcuna imprudenza, imperizia o senza diligenza da poter ascrivere al decesso del paziente
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 giugno 2015, n. 26565 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giusepp – Presidente Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DOVERE Salvator – rel. Consigliere Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere Dott....